Infrastrutture gestite per conto del concedente non iscritte in bilancio

Pubblicato il 24 luglio 2010

L'Organismo Italiano di Contabilità ha approvato in via definitiva l'Applicazione n. 3 "IFRIC 12 - Accordi per servizi in concessione".

Il documento si sofferma sulle novità introdotte dall'interpretazione IFRIC 12, omologata nel marzo 2009, che ha sensibilmente modificato il modo di contabillizzazione dei fatti aziendali per le imprese che operano in settori regolamentati da specifiche concessioni ed, inoltre, fornisce alcuni elementi utili per l'applicazione dell'interpretazione alla realtà italiana.

Nello specifico, si spiega il modello contabile da adottare quando il concedente ha il controllo sull’infrastruttura utilizzata dal concessionario per erogare il servizio di pubblica utilità, nel caso particolare in cui il concessionario invece che rilevare l’infrastruttura come attività materiale, detiene un diritto a far pagare gli utenti finali del servizio oppure a ricevere un compenso dal concedente stesso. Pertanto, il concessionario si configura come un prestatore di servizi rappresentanti dalla costruzione, miglioria e gestione dell’infrastruttura. In tali circostanze, l’OIC precisa che le infrastrutture utilizzate dal concessionario per conto del concedente non possono essere iscritte in bilancio come bene materiale. Esse andranno rilevate come attività finanziarie o come attività immobiliari. Tutto a condizione che il concedente soggetto pubblico esplichi un’azione di controllo e di regolamentazione sui servizi offerti dal concessionario (tariffe,eccetera).

Tenuto conto della complessità delle novità introdotte, soprattutto nella realtà economica italiana, dove molti servizi di pubblica utilità sono affidati a società di diritto privato attraverso contratti di concessione, l’OIC ha ritenuto opportuno rilasciare un documento che oltre che spiegare le novità introdotte fornisca anche chiarimenti per favorire l’implementazione dell’IRFIC 12 alla realtà nazionale.

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