INL e Decreto Rilancio: coordinamento delle misure

Pubblicato il 19 giugno 2020

Con la nota 3 giugno 2020, n. 160, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcune indicazioni utili circa le modifiche al Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, apportate dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.

Modifiche all’articolo 46: licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o.

A seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione del Decreto Cura Italia, vengono fatte salve, rispetto al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, le procedure di recesso nelle “ipotesi in cui il personale interessato (...), già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto”, sussistendo il divieto in capo all’appaltatore uscente in relazione al personale non “assorbito”. Inoltre, ai sensi dell'art. 80, Decreto Rilancio, il termine di sospensione previsto all’art. 46, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, e relativo alle procedure di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo, viene prorogato per i cinque mesi successivi all'emanazione del Decreto Cura Italia. Pertanto, sino alla data del 17 agosto 2020, non potranno essere avviate procedure di licenziamento collettivo, né definite quelle pendenti dalla data del 23 febbraio 2020, ovvero non si potrà dar corso ai licenziamenti individuali sorretti da giustificato motivo oggettivo. Viene, infine, aggiunto il comma 1-bis, secondo cui, il datore di lavoro che abbia esercitato il recesso nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 17 marzo, può revocarlo con contestuale accesso ai trattamenti di integrazione salariale, previsti dagli articoli da 19 a 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento dovendosi intendere il rapporto di lavoro ripristinato senza soluzione di continuità. In tal caso, non graveranno sull'impresa oneri aggiuntivi o sanzioni.

Modifiche agli articoli 61, 62 e 68 del D.L. n. 18/2020: sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi

L’art. 127, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che i versamenti delle ritenute fiscali effettuate dal sostituto d'imposta, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria sospesi ex artt. 61 e 62, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, siano effettuati entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione o con il versamento fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo. Altresì, in relazione alla “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” il temine inizialmente fissato al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 68, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, viene prorogato al 31 agosto 2020.

Modifiche all’articolo 103: validità del DURC

Diversamente dalla generale proroga di validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, operata ai sensi dell'art. 103, comma 2, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, restano validi sino al 15 giugno 2020, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 81, comma 1, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.

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