Inottemperanza all'allontanamento del clandestino punita solo senza un giustificato motivo

Pubblicato il 18 dicembre 2010 La Consulta, con sentenza n. 359 depositata lo scorso 17 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-quater, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nella parte in cui non dispone che l’inottemperanza all’ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per la condotta di cui al precedente comma 5-ter, sia punita nel solo caso che abbia luogo “senza giustificato motivo”.

La mancata previsione di tale ultima clausola violerebbe l’articolo 3 della Costituzione, per la difformità di trattamento introdotta rispetto al fatto di inottemperanza sanzionato dal comma 5-ter dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998, punito solo quando sia commesso “senza giustificato motivo”.

La questione era stata sollevata dal giudice del Tribunale di Voghera relativamente ad una causa nei confronti di una cittadina straniera destinataria, per la quarta volta, di una intimazione del questore a lasciare il territorio nazionale. In particolare, secondo i giudici di merito erano state le condizioni di estrema indigenza dell’interessata ad averle impedito di lasciare l'Italia con i propri mezzi, dando vita ad un “giustificato motivo” “nell’accezione che l’espressione avrebbe assunto, anche a seguito del lavoro interpretativo della giurisprudenza, in rapporto alla fattispecie di inottemperanza prevista al comma 5-ter del citato articolo 14”.
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