Inps. Attivi altri due canali per la richiesta/rilascio del CUD 2013

Pubblicato il 14 marzo 2013 L’Inps, con il messaggio n. 4428 del 13 marzo 2013, fa seguito alla circolare n. 32/2013 dal titolo “Nuove modalità di rilascio del CUD”, per spiegare che sono stati attivati altri due canali di richiesta e rilascio del Cud per i pensionati.

Si rammenta che da quest’anno per effetto del taglio dei costi previsti dalla Legge di Stabilità, il Cud ha come modalità di trasmissione principale quella telematica e non più l’invio cartaceo a mezzo posta al domicilio del pensionato. Pertanto, entro la data del 28 febbraio il modello di certificazione dei redditi è stato reso disponibile sul sito internet dell’Istituto previdenziale da dove i contribuenti hanno potuto sia visualizzarlo che stamparlo, previo accesso tramite Pin.

In effetti, l’Inps ha attivato otto nuovi canali di rilascio della certificazione unica, ma molti di essi sono risultati poco accessibili all’utenza, gettando nel panico molti pensionati. Per porre rimedio a tale situazione e ridurre i disagi, l’Istituto ha provveduto ad attivare altri due canali di richiesta/ricezione: e-mail ordinaria (non solo Pec) e i professionisti abilitati.

Dunque, gli utenti in possesso di un indirizzo di posta elettronica ordinaria possono inviare la richiesta del proprio Cud all'Inps inviandola all’indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it. All'e-mail di richiesta, si devono allegare l'istanza debitamente firmata e digitalizzata e una copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente. Ricevuta la richiesta, l'Inps provvederà a inviare il Cud all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente.

Altra alternativa possibile è quella di rivolgersi ad un professionista abilitato all’assistenza fiscale: Caf e consulenti del lavoro, commercialisti o avvocati. Per ottenere l’invio del Cud, il cittadino deve conferire un apposito mandato corredato da copia di un documento di identità valido al professionista abilitato. I professionisti autorizzati al rilascio sono quelli abilitati all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che abbiano stipulato con l’Istituto la convenzione per la trasmissione dei modelli RED, in corso di validità.
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