INPS: da gennaio 2026, il nuovo Portale delle Prestazioni Occasionali

Pubblicato il 29 dicembre 2025

L'INPS, con il messaggio n. 3932 del 24 dicembre 2025, ha comunicato, a partire dal mese di gennaio 2026, il rilascio del nuovo portale dedicato ai Prestatori e agli Intermediari di Libretto Famiglia, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente, semplificare la consultazione delle informazioni e rendere più efficiente la gestione delle prestazioni occasionali, nel rispetto della normativa vigente.

Inquadramento normativo delle prestazioni di lavoro occasionali

Come ricordato nel citato messaggio n. 3932 del 2025, le prestazioni di lavoro occasionali sono disciplinate dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e possono essere svolte tramite il Libretto Famiglia o il Contratto di Prestazione Occasionale.

I limiti economici annuali previsti dalla normativa vigente, che costituiscono un presupposto essenziale per la legittima utilizzazione delle prestazioni occasionali sono i seguenti:

L'INPS, nel messaggio n. 3932/2025, richiama le principali circolari di riferimento (n. 107/2017, n. 103/2018, n. 6/2023 e n. 75/2023), recanti i chiarimenti operativi e interpretativi sulla disciplina delle prestazioni occasionali.

Nuova sezione del Prestatore nel Portale delle Prestazioni Occasionali

Nella nuova sezione dedicata al Prestatore, introdotta dal mese di gennaio 2026 all’interno della piattaforma telematica INPS,  per accedere alle prestazioni del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazione Occasionale, il lavoratore deve procedere a una registrazione preventiva sul Portale delle Prestazioni Occasionali, fornendo le informazioni identificative necessarie alla gestione del rapporto di lavoro, agli adempimenti contributivi e al pagamento del compenso da parte dell’INPS.

L'INPS sottolinea che è obbligo, per il prestatore, autocertificare l’appartenenza a una delle categorie previste dall’articolo 54-bis, comma 8, del decreto-legge n. 50/2017, ossia:

Modalità di pagamento e accesso alla piattaforma

L'INPS, nel messaggio  n. 3932 del 24 dicembre 2025, richiama l’attenzione dei prestatori sulla corretta indicazione delle modalità di pagamento, che rappresenta un passaggio essenziale in fase di registrazione. Le modalità previste sono:

  1. bonifico bancario su IBAN;

  2. bonifico domiciliato;

  3. pagamento immediato, subordinato alla generazione del mandato di pagamento da parte dell’utilizzatore da consegnare al prestatore, che deve presentarlo all’ufficio postale per la riscossione. Se l’utilizzatore non genera il mandato, decorsi 15 giorni dalla prestazione la procedura reindirizza il pagamento verso il bonifico domiciliato ordinario, come già chiarito nel messaggio n. 410 del 27 gennaio 2023.

L’accesso al Portale delle prestazioni di lavoro occasionale e Libretto Famiglia avviene tramite il sito istituzionale dell'INPS, con identità digitale valida (SPID di livello almeno 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) e ricercando il servizio “Prestazioni di lavoro occasionale: Libretto famiglia”.

Accedendo al Portale e selezionando “Prestatore” l’utente può registrarsi quale prestatore delle prestazioni occasionali. È prevista una sola registrazione sia per il Libretto Famiglia che per il Contratto di Prestazione occasionale.

“Scrivania Prestatore”: funzionalità operative

Una volta completata la registrazione e rese le dichiarazioni di responsabilità, l’utente accede alla “Scrivania Prestatore”, che rappresenta il fulcro operativo del nuovo portale.

La scrivania consente di:

L'INPS segnala inoltre la disponibilità, nella sezione “Documenti”, del manuale utente aggiornato, che descrive le nuove funzionalità e le modalità operative in base al profilo dell’utente.

La nuova sezione dedicata agli Intermediari

L'INPS, con il messaggio n. 3932 del 24 dicembre 2025, fornisce charimenti anche in merito all’accesso alla piattaforma da parte degli intermediari, i quali, contestualmente al rilascio della sezione del Prestatore, possono operare sia per conto degli utilizzatori del Libretto Famiglia sia per conto dei prestatori.

L'Istituto previdenziale richiama l’articolo 54-bis, comma 9, del decreto-legge n. 50/2017, ricordando che le operazioni possono essere svolte anche tramite i soggetti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979 e dagli Istituti di patronato di cui alla legge n. 152/2001, esclusivamente per i servizi relativi al Libretto Famiglia.

L’accesso è consentito ai profili “Consulente/Commercialista” e “Patronati”.

Effettuato l’accesso, l’intermediario deve selezionare la card per la scelta del delegante con profilo “Cittadino” > ruolo “Prestatore” o “Libretto Famiglia” e, infine, inserirne il codice fiscale.

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