Fondo di solidarietà trasporto pubblico: al via il versamento dei contributi

Pubblicato il 11 ottobre 2023

Con il messaggio n. 3548 del 10 ottobre 2023, l’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle modifiche apportate alla disciplina di riferimento del Fondo Bilaterale di Solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, adeguato alle disposizioni previste all’articolo 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis di cui al decreto legislativo n. 148/2015.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 agosto 2023 di adeguamento del Fondo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2023.

Novità della riforma

L'INPS, con il messaggio n. 3548 del 2023, il Fondo Bilaterale di Solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico ricomprende tra i propri destinatari tutte le aziende di trasporto (sia pubbliche che private) a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Pertanto, sono ricompresi nelle tutele previste dal Fondo anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento.

Le domande di Assegno di integrazione salariale relative ai periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 2 ottobre 2023 potranno essere presentate con le modalità telematiche già in uso.

Contribuzione obbligatoria

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 29 agosto 2023, vale a dire dalla mensilità di competenza ottobre 2023, anche i datori di lavoro  che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo Trasporto Pubblico.

NOTA BENE: Gli stessi  datori di lavoro non sono più assoggettati alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) né al relativo obbligo contributivo.

Il versamento del contributo ordinario è pari allo 0,50% (ripartito in due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

NOTA BENE: Il codice autorizzativo “0J” sarà rimosso centralmente dalle posizioni e la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le predette disposizioni.

Le ulteriori istruzioni saranno fornite con successiva circolare INPS.

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy