INPS. Interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Pubblicato il 05 maggio 2014 Con circolare n. 54 del 2 maggio 2014, l’INPS ricorda che l’articolo 30 del DPR n. 602/1973 dispone l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento.

Tali interessi sono dovuti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento Protocollo n. 51685/2014 del 10 aprile 2014, ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,14% in ragione annuale.

Pertanto, chiarisce l’Istituto, la nuova misura degli interessi di mora è fissata al 5,14% in ragione annuale con decorrenza 1° maggio 2014, non solo per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, ma anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Valutazione aziende in crisi: guida CNDCEC al metodo DCF

07/08/2025

Raccomandazione UE: ok standard volontario di sostenibilità per PMI

07/08/2025

Decreto Economia, contratti a termine: causali tra le parti fino al 2026

07/08/2025

Occultamento documentale: rilievo penale delle fatture non registrate

07/08/2025

Decreto Economia 2025 approvato definitivamente: tutte le misure per imprese e famiglie

07/08/2025

CCNL Centri elaborazione dati - Accordo di rinnovo del 28/7/2025

07/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy