Inps: minimali retributivi, massimali e soglie aggiornate

Pubblicato il 02 febbraio 2026

Come di consueto, l’Inps fornisce l’aggiornamento annuale dei valori economici di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti, e lo fa con la circolare n. 6 del 30 gennaio 2026.

L’intervento dell’Istituto risponde all’esigenza di adeguare tali valori all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’Istat e al trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio 2026.

Entriamo subito nel dettaglio.

Minimale di retribuzione giornaliera per il 2026

La circolare dedica una parte centrale alla definizione del minimale di retribuzione giornaliera valido per l’anno 2026, parametro fondamentale per la corretta determinazione della base imponibile contributiva ai fini previdenziali e assistenziali. Il minimale rappresenta il limite al di sotto del quale non è consentito calcolare i contributi, anche qualora la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore risulti inferiore. Tale istituto assolve dunque a una funzione di tutela del sistema previdenziale e garantisce un livello minimo di contribuzione, con effetti diretti sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori.

Il criterio di determinazione del minimale di retribuzione giornaliera trova fondamento nell’articolo 7, comma 1, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, secondo cui la retribuzione giornaliera da assumere come base imponibile ai fini contributivi non può essere inferiore al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Per l’anno 2026, il trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD è fissato in 611,85 euro; applicando la percentuale del 9,5% prevista dalla normativa, il minimale di retribuzione giornaliera risulta pari a 58,13 euro, valore che costituisce il riferimento generale per la determinazione dell’imponibile contributivo giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti, sia del settore privato sia, per quanto compatibile, del settore pubblico.

NOTA BENE: la circolare precisa che il minimale giornaliero di 58,13 euro deve essere applicato ogni volta che la retribuzione imponibile giornaliera risulti inferiore a tale importo, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, fatta salva l’esistenza di discipline speciali per specifiche categorie. Ne deriva che il datore di lavoro è tenuto ad adeguare l’imponibile contributivo fino al raggiungimento del minimale, con conseguente versamento dei contributi su una base imponibile più elevata rispetto alla retribuzione effettivamente corrisposta.

Coordinamento tra minimale di legge e minimo contrattuale

Un aspetto di particolare rilievo operativo riguarda il coordinamento tra il minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge e il minimo contrattuale previsto dalla contrattazione collettiva. Sul punto, la circolare Inps n. 6/2026 richiama l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 338/1989, secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il legislatore ha inoltre chiarito, con norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che in caso di pluralità di contratti collettivi applicabili alla medesima categoria, il riferimento deve essere individuato nel contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Tale principio è ribadito dalla circolare al fine di evitare comportamenti elusivi e garantire uniformità di trattamento contributivo.

Il coordinamento tra minimo contrattuale e minimale di legge avviene secondo una logica di prevalenza del valore più elevato. In pratica, la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata assumendo come base il maggiore tra:

Obblighi per i datori di lavoro non aderenti alla contrattazione collettiva

La circolare Inps n. 6/2026 ribadisce un principio di particolare importanza per i datori di lavoro che non aderiscono formalmente alla contrattazione collettiva nazionale: anche in tali ipotesi, infatti, il datore di lavoro è comunque obbligato, ai fini contributivi, a rispettare i trattamenti retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa per la categoria di riferimento.

Ciò significa che l’assenza di adesione a un contratto collettivo non consente di applicare liberamente livelli retributivi inferiori, almeno ai fini della determinazione della base imponibile contributiva. Il rispetto del minimo contrattuale e del minimale di legge costituisce quindi un obbligo inderogabile, la cui violazione può comportare il recupero dei contributi non versati e l’applicazione delle relative sanzioni.

Casi di esclusione dall’obbligo di adeguamento al minimale

La disciplina del minimale di retribuzione giornaliera conosce alcune limitate ipotesi di esclusione: la circolare ricorda infatti che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi nel caso di erogazione, da parte del datore di lavoro, di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche di importo inferiore al minimale stesso.

Si tratta di fattispecie già chiarite in precedenti interventi dell’Istituto, nelle quali il trattamento economico erogato non ha natura retributiva in senso stretto, ma integra prestazioni di tipo mutualistico. In tali casi, l’assenza dell’obbligo di adeguamento al minimale risponde alla specifica funzione di tali emolumenti e alla loro disciplina previdenziale, che si discosta da quella ordinaria applicabile alla retribuzione.

Minimale contributivo per categorie particolari

Accanto alla disciplina generale, la circolar dedica ampio spazio ai minimali contributivi applicabili a categorie di lavoratori soggette a regimi speciali, per le quali la determinazione dell’imponibile segue criteri parzialmente differenti rispetto a quelli ordinari.

Personale iscritto al Fondo Volo

Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, iscritto al Fondo Volo, la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi avviene nel rispetto dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui al decreto-legge n. 338/1989. In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, trovano applicazione i limiti minimi di retribuzione stabiliti con appositi decreti ministeriali per ciascuna categoria professionale.

La circolare chiarisce che, in ogni caso, la retribuzione imponibile del personale iscritto al Fondo Volo non può essere inferiore al minimale di retribuzione giornaliera di 58,13 euro previsto per il 2026. Anche per questa categoria, quindi, il minimale di legge opera come soglia minima inderogabile, assicurando un livello minimo di contribuzione previdenziale.

Per le retribuzioni convenzionali in genere, il limite minimo di retribuzione giornaliera è determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, e rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT del costo della vita. Per l’anno 2026, tale limite è fissato in 32,30 euro. Questo valore rappresenta il minimale contributivo di riferimento per le categorie di lavoratori per le quali la retribuzione imponibile è determinata in via convenzionale.

Equipaggi delle navi da pesca

Per gli equipaggi delle navi da pesca la circolare conferma che il minimale contributivo applicabile è quello previsto per le retribuzioni convenzionali in genere, pari a 32,30 euro giornalieri per il 2026. Resta ferma, tuttavia, l’applicazione dei minimali specifici eventualmente più elevati previsti dalle tabelle allegate al decreto-legge n. 402/1981.

Piccola pesca marittima e acque interne

Con riferimento ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, la retribuzione imponibile è determinata sulla base di un salario convenzionale mensile calcolato su 25 giornate fisse. Per il 2026, tale retribuzione convenzionale mensile è pari a 808,00 euro, corrispondenti a 32,30 euro per giornata.

Lavoratori a domicilio

Infine, per i lavoratori a domicilio, il limite minimo di retribuzione giornaliera, determinato in base alla rivalutazione dell’indice ISTAT, è anch’esso pari a 32,30 euro per il 2026. La circolare precisa, tuttavia, che tale valore deve essere adeguato al minimale generale di 58,13 euro qualora risulti inferiore, confermando l’applicazione del principio di prevalenza del minimale di legge anche per questa categoria di lavoratori.

Rapporti di lavoro a tempo parziale

La circolare Inps n. 6 del 30 gennaio 2026 dedica specifica attenzione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, chiarendo i criteri da applicare per la determinazione del minimale contributivo orario ai fini previdenziali e assistenziali. Tale ambito riveste particolare rilevanza operativa, considerata la diffusione del lavoro part-time e la necessità di garantire una corretta determinazione dell’imponibile contributivo anche in presenza di una riduzione dell’orario di lavoro rispetto al tempo pieno.

Determinazione del minimale orario

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione il principio generale secondo cui la retribuzione imponibile ai fini contributivi non può essere inferiore ai minimi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare, la determinazione del minimale di retribuzione oraria avviene sulla base di quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che ha riproposto il criterio già disciplinato dal previgente decreto legislativo n. 61/2000.

Secondo tale disposizione, il minimale orario deve essere calcolato rapportando il minimale di retribuzione giornaliera di legge al numero delle giornate di lavoro settimanale ad orario normale e dividendo il risultato per il numero delle ore di lavoro settimanali previste dal contratto collettivo nazionale applicabile ai lavoratori a tempo pieno. La circolare Inps n. 6/2026 ribadisce questo criterio, fornendo esempi di calcolo utili a chiarire l’applicazione pratica della norma.

Per l’anno 2026, il minimale di retribuzione giornaliera è pari a 58,13 euro. Nell’ipotesi ordinaria di un orario normale di 40 ore settimanali, tipico dei lavoratori iscritti alle gestioni private, il calcolo del minimale orario avviene nel seguente modo:

Da tale operazione deriva un minimale di retribuzione oraria pari a 8,72 euro. Questo valore rappresenta la soglia minima da assumere come base imponibile contributiva oraria per i rapporti di lavoro part-time, qualora la retribuzione effettiva risulti inferiore.

Differenze tra settore privato e Gestione pubblica

La circolare evidenzia che il criterio di calcolo del minimale orario varia in funzione dell’orario normale settimanale previsto per i lavoratori a tempo pieno nei diversi comparti. In particolare, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, l’orario normale è generalmente fissato in 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni lavorativi.

In tale ipotesi, il minimale orario per il 2026 viene determinato come segue:

Il risultato di questo calcolo conduce a un minimale di retribuzione oraria pari a 8,07 euro. La differenza rispetto al settore privato discende esclusivamente dalla diversa articolazione dell’orario normale settimanale e non incide sul principio di fondo, che rimane quello di garantire un livello minimo di imponibile contributivo proporzionato alla durata della prestazione lavorativa.

In entrambi i casi, il datore di lavoro è tenuto a confrontare la retribuzione oraria effettivamente corrisposta con il minimale orario così determinato e ad adeguare l’imponibile contributivo qualora la retribuzione risulti inferiore.

Massimali contributivi e soglie di riferimento per il 2026

Accanto ai minimali, la circolare aggiorna i massimali contributivi e pensionabili e le principali soglie di riferimento che incidono sul calcolo dei contributi previdenziali. Tali parametri assumono un ruolo centrale soprattutto per i lavoratori con retribuzioni medio-alte e per i soggetti iscritti al sistema contributivo.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile trova applicazione nei confronti dei lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, nonché per coloro che hanno esercitato l’opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione. Tale istituto è disciplinato dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per l’anno 2026, sulla base della rivalutazione legata all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT, il massimale annuo della base contributiva è fissato in 122.295,00 euro. La circolare Inps n. 6/2026 specifica che tale importo rappresenta il limite massimo di retribuzione annua su cui calcolare i contributi previdenziali dovuti.

Effetti sul calcolo dei contributi

Il superamento del massimale annuo comporta che la quota di retribuzione eccedente non sia soggetta a contribuzione previdenziale IVS. Di conseguenza, una volta raggiunto il massimale, l’imponibile contributivo deve essere azzerato per i mesi successivi, mentre la parte eccedente deve essere correttamente evidenziata nelle denunce contributive.

La circolare fornisce indicazioni operative dettagliate sulle modalità di esposizione dell’eccedenza nel flusso Uniemens, distinguendo tra datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” e quelli che utilizzano la sezione “ListaPosPA” per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. Il rispetto del massimale incide inoltre sull’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, che opera anch’essa entro il limite massimo della base imponibile.

Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Limite settimanale e annuale

Un ulteriore parametro di rilievo aggiornato dalla circolare è il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 463/1983, tale limite è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo mensile di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Per il 2026, considerato un trattamento minimo mensile pari a 611,85 euro, il limite settimanale per l’accredito dei contributi risulta pari a 244,74 euro. Rapportando tale importo all’intero anno, il limite annuale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari a 12.726,00 euro, calcolato su 52 settimane.

Questi valori rilevano in particolare ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa e incidono sulla maturazione dei requisiti pensionistici, soprattutto nei casi di retribuzioni basse o discontinue.

Eccezioni

La circolare ricorda che la disciplina del limite per l’accredito dei contributi non si applica ad alcune categorie di lavoratori. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 1984, sono esclusi dall’applicazione di tale limite i lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne: per tali soggetti continuano infatti a trovare applicazione regole specifiche, coerenti con la natura convenzionale della retribuzione imponibile.

Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla retribuzione

L’articolo 3 ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, applicabile sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. La circolare Inps n. 6/2026 aggiorna i valori di riferimento per l’anno 2026.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è fissata, per il 2026, in 56.224,00 euro annui, corrispondenti a 4.685,00 euro mensili in base al criterio della mensilizzazione. L’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla parte di retribuzione che eccede tale soglia, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Modalità di esposizione nel flusso Uniemens

La corretta gestione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% richiede un’accurata esposizione dei dati nelle denunce contributive. La circolare Inps n. 6/2026 fornisce indicazioni puntuali sulle modalità di compilazione del flusso Uniemens, specificando gli elementi da valorizzare per evidenziare l’imponibile soggetto a contribuzione aggiuntiva e l’importo del contributo dovuto.

Per i datori di lavoro del settore privato che utilizzano la sezione “PosContributiva”, la quota di retribuzione eccedente e la relativa contribuzione devono essere indicate a livello individuale all’interno degli appositi elementi dedicati alla contribuzione aggiuntiva. Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione “ListaPosPA”, l’importo del contributo aggiuntivo deve essere esposto separatamente e non confluisce nell’elemento relativo al contributo ordinario.

Importi esclusi dalla base imponibile

La circolare Inps n. 6 del 30 gennaio 2026 dedica un’apposita sezione agli importi che non concorrono a formare la base imponibile contributiva, fornendo un aggiornamento dei valori e richiamando il quadro normativo di riferimento. La corretta individuazione di tali somme riveste un’importanza strategica per i datori di lavoro e per i professionisti che li assistono, poiché consente di determinare correttamente l’imponibile previdenziale ed evitare errori nel versamento dei contributi, con possibili riflessi sia in termini di costi aziendali sia di posizioni assicurative dei lavoratori.

Le esclusioni dalla base imponibile contributiva trovano fondamento, in via generale, nel decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e nell’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che disciplinano la distinzione tra componenti retributive imponibili e somme escluse, in tutto o in parte, dalla contribuzione previdenziale.

Trasferte

Con riferimento alle indennità di trasferta, la circolare riepiloga gli importi che, per l’anno 2026, non concorrono a formare la base imponibile contributiva entro determinati limiti. In particolare, per le trasferte effettuate nel territorio nazionale, l’indennità di trasferta intera è esclusa dall’imponibile fino all’importo di 46,48 euro giornalieri. Qualora l’indennità sia ridotta a due terzi o a un terzo, i limiti di esenzione sono rispettivamente pari a 30,99 euro e 15,49 euro.

Per le trasferte all’estero, i limiti risultano più elevati, in considerazione dei maggiori costi sostenuti dal lavoratore. In tali casi, l’indennità di trasferta intera è esclusa dalla contribuzione fino a 77,47 euro giornalieri, mentre le soglie di esenzione per l’indennità ridotta a due terzi e a un terzo sono pari, rispettivamente, a 51,65 euro e 25,82 euro.

La circolare richiama inoltre l’attenzione sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 in materia di rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, precisando che tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito, e quindi dell’imponibile contributivo, a condizione che le spese siano sostenute con strumenti di pagamento tracciabili, come bonifici, carte di pagamento o altri sistemi previsti dalla normativa vigente. Tale precisazione assume rilievo operativo soprattutto per i rimborsi relativi a servizi di taxi e noleggio con conducente.

Buoni pasto

Un ulteriore ambito di interesse riguarda i buoni pasto, strumenti ampiamente utilizzati dalle imprese nell’ambito delle politiche di welfare aziendale. Per il 2026, la circolare Inps n. 6/2026 conferma i limiti di esenzione contributiva già aggiornati dalla normativa recente.

In particolare, il valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto rese in formato cartaceo non concorre alla base imponibile contributiva fino all’importo di 4,00 euro giornalieri. Per i buoni pasto erogati in forma elettronica, il limite di esenzione è significativamente più elevato ed è fissato in 10,00 euro giornalieri, in linea con l’innalzamento disposto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La differenziazione tra buoni cartacei ed elettronici risponde all’obiettivo del legislatore di incentivare l’utilizzo di strumenti digitali e tracciabili, con effetti positivi sia in termini di semplificazione amministrativa sia di contrasto all’evasione.

Indennità di trasferimento

La circolare aggiorna anche i limiti di esenzione relativi alle indennità di trasferimento, che si distinguono dalle indennità di trasferta per la loro natura strutturale e per il carattere di stabilità del mutamento del luogo di lavoro. Per il 2026, l’indennità di trasferimento è esclusa dalla base imponibile contributiva entro il limite di 1.549,37 euro per i trasferimenti effettuati in Italia e di 4.648,11 euro per i trasferimenti all’estero.

Il superamento di tali soglie comporta l’assoggettamento a contribuzione della parte eccedente, con la conseguente necessità di una corretta gestione dell’imponibile ai fini previdenziali.

Welfare aziendale e fringe benefit nel 2026

Limiti di esenzione

Un capitolo di particolare rilievo è dedicato al welfare aziendale e ai fringe benefit, ambiti che negli ultimi anni hanno assunto un ruolo crescente nelle politiche retributive delle imprese. La circolare richiama la disciplina di favore confermata anche per il periodo d’imposta 2026, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR.

In base a tale disciplina, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, e quindi sono esclusi dalla base imponibile contributiva, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, nonché le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per specifiche finalità, entro il limite complessivo di 1.000 euro annui. Rientrano in tale ambito, tra l’altro:

La circolare chiarisce che tali erogazioni possono avvenire anche mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, recanti un valore nominale, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di welfare aziendale.

Differenze in presenza di figli a carico

Un elemento di particolare interesse riguarda le differenze nei limiti di esenzione in presenza di figli a carico. La disciplina confermata per il 2026 prevede infatti un innalzamento del limite complessivo di esenzione da 1.000 a 2.000 euro annui per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

La nozione di figli rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione è quella prevista dall’articolo 12, comma 2, del TUIR e comprende non solo i figli nati nel matrimonio, ma anche i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati. La presenza di figli a carico deve essere correttamente documentata e comunicata al datore di lavoro, al fine di consentire l’applicazione del limite di esenzione maggiorato.

La corretta gestione dei fringe benefit e delle misure di welfare aziendale richiede, pertanto, un’attenta verifica delle condizioni soggettive del lavoratore e dei limiti quantitativi previsti dalla normativa. La circolare Inps n. 6/2026, nel richiamare tali aspetti, fornisce un quadro di riferimento essenziale per l’applicazione coerente delle agevolazioni contributive e fiscali, contribuendo a ridurre il rischio di contestazioni in sede ispettiva e a valorizzare le politiche di welfare nel rispetto delle regole vigenti.

Lavoratori dello spettacolo

La circolare Inps n. 6 del 30 gennaio 2026 dedica un’articolata disciplina ai lavoratori dello spettacolo, categoria caratterizzata da regole contributive peculiari, connesse alla discontinuità delle prestazioni lavorative e alla presenza di specifici fondi previdenziali. Le indicazioni fornite dall’Istituto risultano essenziali per la corretta determinazione dell’imponibile contributivo, dei massimali applicabili e dei contributi di solidarietà dovuti, distinguendo in modo puntuale tra lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 e lavoratori già iscritti a tale data.

Lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, trova applicazione il sistema contributivo integrale, con conseguente assoggettamento al massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per l’anno 2026, tale massimale è fissato in 122.295,00 euro. La circolare Inps n. 6/2026 chiarisce che la contribuzione previdenziale ordinaria è dovuta fino al raggiungimento di tale soglia; la quota di retribuzione eccedente non è assoggettata a contribuzione IVS, ma rileva ai fini dell’applicazione di specifici contributi di solidarietà previsti dalla normativa di settore.

In particolare, per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo, è dovuto un contributo di solidarietà del 5%, ripartito in parti uguali tra datore di lavoro e lavoratore, sulla quota di retribuzione annua eccedente il massimale contributivo. A tale contributo si affianca, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un ulteriore contributo di solidarietà pari allo 0,50%, destinato al finanziamento dell’indennità di discontinuità, applicabile anch’esso sulla parte di retribuzione eccedente il massimale annuo.

Lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995

Una disciplina distinta si applica ai lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, per i quali continuano a trovare applicazione regole basate su massimali di retribuzione giornaliera imponibile. Per il 2026, il massimale giornaliero è fissato in 892,00 euro.

La circolare riepiloga le fasce di retribuzione giornaliera e i corrispondenti massimali imponibili, che determinano anche il numero di giornate di contribuzione accreditabili. Tale sistema consente di rapportare l’imponibile contributivo alla durata e all’intensità della prestazione lavorativa, tenendo conto delle peculiarità del settore.

Anche per questa categoria di lavoratori trovano applicazione i contributi di solidarietà del 5% e dello 0,50%, calcolati sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale previsto per ciascuna fascia. È inoltre dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, applicabile sulla quota di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di 180,00 euro, entro i limiti del massimale giornaliero imponibile.

Massimali giornalieri e contributi di solidarietà

La circolare Inps n. 6/2026 fornisce indicazioni operative dettagliate sulle modalità di esposizione dei massimali giornalieri e dei contributi di solidarietà nel flusso Uniemens. In particolare, l’Istituto richiama l’obbligo di valorizzare specifici elementi informativi dedicati all’eccedenza dei massimali retributivi, sia su base giornaliera sia su base annua, al fine di garantire la corretta imputazione della contribuzione e la corretta alimentazione delle posizioni assicurative individuali.

Un’attenzione specifica è riservata anche al massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, che per il 2026 è fissato in 120,00 euro. L’eventuale contribuzione versata su un imponibile superiore a tale soglia deve essere oggetto di conguaglio secondo le modalità indicate dall’Istituto.

Lavoratori sportivi

La circolare dedica un’apposita sezione ai lavoratori sportivi, categoria profondamente riformata dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha ridefinito l’inquadramento previdenziale sia dei lavoratori subordinati sia di alcune tipologie di lavoratori autonomi operanti nel settore sportivo. Anche in questo ambito, la disciplina contributiva varia in funzione della data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie.

Iscritti dopo il 31 dicembre 1995

Per i lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, trova applicazione il massimale annuo della base contributiva e pensionabile pari a 122.295,00 euro per il 2026. La contribuzione previdenziale ordinaria è dovuta entro tale limite e si estende anche alle contribuzioni per malattia, maternità, NASpI ed ex CUAF, secondo quanto chiarito dalla normativa di interpretazione autentica richiamata dalla circolare.

Sulla quota di retribuzione annua eccedente il massimale, e fino all’importo annuo di 884.462,00 euro, è dovuto un contributo di solidarietà del 3,1%, di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore. Tale contributo rappresenta una misura di riequilibrio del sistema previdenziale e si affianca alla contribuzione ordinaria.

Già iscritti al 31 dicembre 1995

Per i lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, la disciplina si fonda su un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, determinato dividendo il massimale annuo per 312 giornate. Per il 2026, il massimale giornaliero risulta pari a 392,00 euro.

Il contributo di solidarietà del 3,1% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente tale importo e fino al limite giornaliero di 2.835,00 euro. Anche per questa categoria, la circolare conferma l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla quota di retribuzione giornaliera eccedente 180,00 euro, entro il massimale giornaliero imponibile.

Contributi di solidarietà e aliquota aggiuntiva

La circolare chiarisce che, per i lavoratori sportivi, i contributi di solidarietà e l’aliquota aggiuntiva dell’1% devono essere applicati secondo il criterio della mensilizzazione e senza tener conto del superamento del tetto minimo su base annua. Eventuali eccedenze contributive versate nel corso dell’anno possono essere oggetto di conguaglio a fine periodo, secondo le modalità operative indicate dall’Istituto.

Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica

Regole generali di determinazione dell’imponibile

Per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica, la circolare Inps n. 6/2026 conferma l’applicazione delle regole generali in materia di determinazione dell’imponibile contributivo, salvo le specificità previste da norme di legge. In particolare, trovano applicazione i principi relativi al minimale di retribuzione giornaliera, al minimale orario per il lavoro a tempo parziale, al massimale annuo della base contributiva per i lavoratori iscritti al sistema contributivo e all’aliquota aggiuntiva dell’1%.

Massimale per dirigenti del Servizio sanitario nazionale e IRCCS

Una disciplina specifica riguarda i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico. Per tali figure, il massimale contributivo previsto dall’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 è fissato, per il 2026, in 222.925,00 euro.

Tale massimale si applica ai fini della contribuzione pensionistica, dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, della Gestione credito e della contribuzione per le prestazioni di fine servizio. La circolare chiarisce inoltre le modalità di esposizione dell’eccedenza contributiva nei flussi dichiarativi, in caso di superamento del massimale nel corso dell’anno.

Congedo straordinario ex art. 42, D.Lgs. n. 151/2001

Infine, la circolar aggiorna il tetto massimo di retribuzione e contribuzione riconoscibile per il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Per l’anno 2026, l’importo complessivo massimo annuo è fissato in 57.837,00 euro, comprensivo sia dell’indennità sia della contribuzione figurativa.

Questo limite rappresenta un parametro fondamentale per le amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dalla legge e deve essere attentamente considerato nella gestione dei periodi di congedo straordinario, al fine di garantire la corretta copertura previdenziale del lavoratore nel rispetto dei vincoli normativi.

Riassumendo

Tipologia

Valore 2026

Riferimento normativo / Note operative

Trattamento minimo mensile FPLD

611,85 euro

Base di calcolo per minimali e soglie

Minimale di retribuzione giornaliera

58,13 euro

9,5% del trattamento minimo FPLD

Minimale orario part-time – settore privato

8,72 euro

Orario normale 40 ore settimanali

Minimale orario part-time – Gestione pubblica

8,07 euro

Orario normale 36 ore settimanali

Massimale annuo base contributiva (post 31.12.1995)

122.295,00 euro

Art. 2, c. 18, L. n. 335/1995

Prima fascia di retribuzione pensionabile

56.224,00 euro

Soglia per aliquota aggiuntiva 1%

Importo mensilizzato prima fascia

4.685,00 euro

Applicazione criterio di mensilizzazione

Limite settimanale accredito contributi

244,74 euro

40% del trattamento minimo FPLD

Limite annuo accredito contributi

12.726,00 euro

52 settimane

Massimale dirigenti SSN e IRCCS

222.925,00 euro

Art. 3-bis, D.Lgs. n. 502/1992

Tetto annuo congedo straordinario art. 42

57.837,00 euro

Comprensivo di indennità e contribuzione

Contributo solidarietà spettacolo

5% + 0,50%

Su retribuzione eccedente il massimale

Contributo solidarietà sportivi

3,1%

Su eccedenze rispetto al massimale

Buono pasto cartaceo esente

4,00 euro/giorno

Art. 51 TUIR

Buono pasto elettronico esente

10,00 euro/giorno

Dal 1° gennaio 2026

Fringe benefit – limite ordinario

1.000 euro annui

Welfare aziendale

Fringe benefit – con figli a carico

2.000 euro annui

Art. 12, c. 2, TUIR

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