L’Inps ha reso nota, con il messaggio n. 1768 del 5 giugno 2025, una nuova modalità operativa che interessa la gestione dei finanziamenti con cessione del quinto della pensione, in particolare per le operazioni di rinegoziazione.
La novità consiste nell’attivazione di una funzione telematica per l’inserimento diretto, da parte degli istituti finanziari convenzionati, dei dati relativi al Codice di Riferimento Operazione (CRO) e al Transaction Reference Number (TRN), necessari per la chiusura del piano di ammortamento in corso e l’attivazione del nuovo contratto.
Questa innovazione si inserisce nel più ampio contesto della semplificazione e digitalizzazione amministrativa promossa dall’Istituto, con l’obiettivo di ridurre i tempi di lavorazione delle pratiche e di responsabilizzare maggiormente gli operatori finanziari.
La nuova funzione ha lo scopo di:
La funzione telematica è riservata esclusivamente alle banche e società finanziarie convenzionate con l’Inps. Ne sono quindi escluse le società operanti in regime di semplice accreditamento, per le quali continuano ad applicarsi le modalità tradizionali.
Sono oggetto di rinegoziazione:
È invece esclusa la possibilità di rinegoziare i contratti in fase di accodamento, ovvero quei finanziamenti la cui decorrenza è subordinata all’estinzione di un piano precedente già attivo.
La rinegoziazione può configurarsi in due modi.
Modalità di accesso alla funzione
La funzione, denominata “dematerializzazione CRO/TRN”, è accessibile tramite:
È disponibile esclusivamente agli operatori convenzionati e si colloca all’interno del portale Inps, nella sezione riservata “Cessione Quinto Pensione”.
La documentazione tecnica necessaria per l’implementazione è scaricabile direttamente dalla piattaforma, a beneficio degli sviluppatori e degli operatori finanziari autorizzati.
Entro 60 giorni dalla ricezione della “lettera di priorità”, la banca/società convenzionata deve accedere alla piattaforma INPS ed inserire i seguenti dati:
In caso di variazioni rispetto alla notifica originaria, è necessario valorizzare anche:
Il mancato rispetto del termine di 60 giorni dall’invio della lettera di priorità determina la chiusura automatica del piano con la causale “Piano respinto per decorrenza termini invio CRO”. Tale automatismo mira a prevenire ritardi e a responsabilizzare gli operatori finanziari.
Stato “in attesa di validazione”
Una volta effettuato l’inserimento e superati i controlli di congruità, il piano di rinnovo passa allo stato “in attesa di validazione”. In questa fase, la struttura Inps territorialmente competente svolge l’attività istruttoria, verificando che non siano sopraggiunti motivi ostativi alla validazione.
Chiusura automatica del piano
Trascorso il termine di 60 giorni senza che la banca/società abbia trasmesso le informazioni richieste, il sistema provvede automaticamente alla chiusura del piano. Questo garantisce l’efficienza della procedura e impedisce l’accumulo di pratiche non perfezionate.
Periodo transitorio fino al 30 giugno 2025
Durante il periodo transitorio, che terminerà il 30 giugno 2025, resta valida la possibilità di trasmettere i dati CRO/TRN tramite PEC, secondo la prassi consolidata. In questo periodo, sarà cura delle strutture territoriali Inps inserire manualmente i dati nella procedura “Quote Quinto”.
Decorrenza definitiva dal 1° luglio 2025
A partire dal 1° luglio 2025, la funzione telematica sarà obbligatoria e esclusiva. Da tale data, non sarà più possibile inviare comunicazioni tramite PEC o con modalità alternative. Le strutture INPS non effettueranno più il caricamento manuale dei dati relativi a CRO e TRN.
Rinnovo di piani multipli su pensioni della Gestione pubblica
Una prima eccezione è costituita dai casi in cui il pensionato risulti intestatario di più piani di ammortamento in corso presso la Gestione pubblica. In tali situazioni, la rinegoziazione di un piano implica l’estinzione contestuale di tutti gli altri.
In questi casi, resta obbligatoria la trasmissione via PEC alla struttura territoriale competente.
Banche/società in regime di accreditamento
Una seconda eccezione riguarda le banche e società finanziarie che operano in regime di accreditamento. Anche per tali soggetti, è necessario continuare ad utilizzare la prassi PEC e il caricamento manuale da parte dell’INPS.
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