Liberi professionisti: rateizzazione degli oneri di ricongiunzione

Pubblicato il 25 febbraio 2022

Con la circolare 24 febbraio 2022, n. 30, l’Istituto previdenziale aggiorna le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione, relativamente alle domande presentate nell’anno 2022.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, legge 5 marzo 1990, n. 45, l’onere di ricongiunzione può essere rateizzato con la maggiorazione di un interesse annualmente aggiornato, pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.

Per l’anno in corso, l’aggiornamento delle tabelle è pari al +1,9% del tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.

In particolare, l’importo della rata è determinato dall’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente indicato nella tabella I/2022 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento.

Diversamente, nel caso in cui i pagamenti rateizzati siano stati sospesi prima dell’estinzione del debito, il coefficiente per la determinazione del debito residuo è indicato nella tabella II/2022 in corrispondenza del numero delle rate ancora da pagare per concludere l’operazione di ricongiunzione.

La somma da corrispondere è determinata dalla moltiplicazione dell’importo della rata per il coefficiente indicato nella tabella II/2022.

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