Integrazione probatoria e rito abbreviato

Pubblicato il 16 dicembre 2014 Nell'ambito del rito abbreviato, l'integrazione probatoria presuppone l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, da un lato, e una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa, dall'altro.

In ogni caso, il rito speciale non deve essere illegittimamente piegato per attivare in maniera surrettizia il meccanismo del contraddittorio, in contrasto con la natura del rito medesimo che prevede una decisione allo stato degli atti.

In detto contesto, è da ritenere corretta la statuizione del giudice di merito con cui non venga ritenuto sufficiente che l'imputato prospetti una ricostruzione dei fatti diversa o contraria a quella resa dalla persona offesa per ottenere, per ciò solo, in assenza di precise e specifiche indicazioni, una integrazione probatoria per risentire la persona offesa in sede di giudizio abbreviato.

E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 52037 del 15 dicembre 2014.

Alternativa tra giudizio immediato tipico o custodiale

Con la medesima decisione, la Suprema corte ha, altresì, sottolineato come non esista alcuna disposizione di legge che impedisca al Pubblico ministero, in caso di indagato in stato di custodia cautelare, di richiedere, sussistendone i presupposti, il giudizio immediato fondato sull'evidenza della prova, imponendogli, invece, la scelta del giudizio immediato custodiale.

Ed infatti, coesiste, nel vigente sistema, in capo al pubblico ministero, la possibilità, in presenza dei rispettivi presupposti, di richiedere, alternativamente, il giudizio immediato ordinario o tipico di cui all'articolo 453, comma 1, del Codice di procedura penale ovvero quello custodiale di cui al medesimo articolo 453 comma 1bis e ter.
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