Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025.
La legge è stata approvata definitivamente, in terza lettura, dal Senato il 17 settembre 2025 (A.S. 1146-B) . In precedenza, il provvedimento, modificato rispetto al testo approvato il 20 marzo 2025 in prima lettura (A.S. 1146), era stato licenziato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 2025 (C. 2316-A).
Gli articoli 11, 12 e 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 disciplinano l’uso dell’intelligenza artificiale nel rapporto di lavoro e nelle professioni intellettuali.
Analizziamone i contenuti alla luce del più ampio quadro normativo sovranazionale che ne costituisce la base generale.
Il 1º agosto 2024 è entrato in vigore il Regolamento europeo sull'intelligenza (AI Act).
Il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, pubblicato sulla GUUE del 12 luglio 2024, mira a promuovere uno sviluppo responsabile dell'IA, contro i rischi per salute, sicurezza e diritti fondamentali, prevedendo requisiti chiari e uniformi per sviluppatori e operatori.
L’articolo 3 definisce, in particolare:
I datori di lavoro, in qualità di deployer, che utilizzano, sotto la propria autorità, sistemi di IA, integrandoli nei processi aziendali, sono tenuti ad una serie di adempimenti. Vediamo nel dettaglio quali sono.
Alfabetizzazione in materia di IA
L’articolo 4 dell’AI Act prevede che deployers/datori di lavoro debbano adottare misure per garantire, nella misura del possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.
Sistemi di IA ad alto rischio
I deployers di sistemi di intelligenza artificiale classificati come ad alto rischio devono (articolo 26):
Con riguardo all’informativa da rendere ai lavoratori e ai sindacati, il comma 7, dispone che “Prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio sul luogo di lavoro, i deployer che sono datori di lavoro informano i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati che saranno soggetti all'uso del sistema di IA ad alto rischio. Tali informazioni sono fornite, se del caso, conformemente alle norme e alle procedure stabilite dal diritto e dalle prassi dell'Unione e nazionali in materia di informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
NOTA BENE: L’allegato III del Regolamento annovera tra i sistemi di IA ad alto rischio) nell’ambito dell’”occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo”:
Dati biometrici e deep fake
I deployer devono informare le persone esposte sul funzionamento di sistemi di riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica e trattare i dati personali in conformità con le normative UE sulla protezione dei dati (articolo 50).
Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali
Ogni persona/lavoratore soggetta a una decisione significativa basata sull’output di un sistema di IA ad alto rischio (esclusi alcuni sistemi indicati nell'Allegato III, punto 2) ha il diritto di ottenere dal deployer spiegazioni chiare e significative sul ruolo dell’IA nel processo decisionale e sugli elementi chiave della decisione adottata (articolo 86). Il diritto si applica se la decisione ha effetti giuridici o incide significativamente sulla persona, ad esempio impattando la salute, sicurezza o diritti fondamentali in modo negativo.
La legge 23 settembre 2025, n. 132 reca, all’articolo 11, norme che disciplinano l’impiego dell’intelligenza artificiale nel contesto lavorativo. In particolare, il legislatore italiano dispone che l’uso dell’IA in ambito lavorativo:
Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
NOTA BENE: L’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 prevede che il datore di lavoro sia tenuto ad informare il prestatore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio, integralmente automatizzati, che siano in grado di fornire indicazioni in materia di: assunzione, conferimento dell'incarico, gestione e cessazione del rapporto di lavoro, assegnazione di compiti o mansioni, sorveglianza, valutazione, adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei prestatori (comma1). L’articolo prescrive, inoltre, che il datore (o il committente) debba fornire le suddette informazioni “in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico”. Le informazioni devono essere comunicate anche alle RSA o RSU competenti, ovvero, in mancanza, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (comma 6).
L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro, stabilisce infine il comma 3 dell’articolo 11, garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto dell'Unione europea.
L’articolo 12 della legge 23 settembre 2025, n. 132 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, al fine di contenere i rischi derivanti dall’impiego dei sistemi di IA in ambito lavorativo, massimizzando i benefici.
All’Osservatorio è attribuito il compito di:
L’articolo 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 limita l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.
Come chiarito dalla Relazione Illustrativa, la disciplina si applica ai contratti di prestazione d’opera intellettuale e non anche a contratti (quali, per esempio, i contratti di edizione) di cessione o utilizzo di opere intellettuali precedentemente realizzate senza un incarico sottostante, opere che restano quindi al di fuori della disciplina di cui all’articolo 13.
Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Si ricorda infine che l’articolo 24, comma 2, della legge 23 settembre 2025, n. 132 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, con la previsione (lettera f):
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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