Intercettazioni anche per reati connessi, assenza ed elezione di domicilio

Pubblicato il 04 dicembre 2019

Il divieto di utilizzare le intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali esse siano state autorizzate non opera in ordine ai risultati relativi a reati che risultino connessi a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta.

E ancora. La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza. Il giudice è infatti tenuto, in ogni caso, a verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, “tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso”.

Informazioni provvisorie delle Sezioni Unite penali

Sono le soluzioni prospettate dalle Sezioni Unite penali di Cassazione rispetto a due questioni di diritto loro sottoposte in tema di intercettazioni, la prima, ed elezione di domicilio, la seconda.

Le conclusioni della Suprema corte sono state anticipate in due informazioni provvisorie depositate il 28 novembre 2019, rispettivamente nn. 25 e 26.

Per leggere le relative motivazioni, occorrerà attendere il deposito delle corrispondenti sentenze.

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