Intercettazioni anche per reati connessi, assenza ed elezione di domicilio

Pubblicato il 04 dicembre 2019

Il divieto di utilizzare le intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali esse siano state autorizzate non opera in ordine ai risultati relativi a reati che risultino connessi a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta.

E ancora. La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza. Il giudice è infatti tenuto, in ogni caso, a verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, “tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso”.

Informazioni provvisorie delle Sezioni Unite penali

Sono le soluzioni prospettate dalle Sezioni Unite penali di Cassazione rispetto a due questioni di diritto loro sottoposte in tema di intercettazioni, la prima, ed elezione di domicilio, la seconda.

Le conclusioni della Suprema corte sono state anticipate in due informazioni provvisorie depositate il 28 novembre 2019, rispettivamente nn. 25 e 26.

Per leggere le relative motivazioni, occorrerà attendere il deposito delle corrispondenti sentenze.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Anac: piano nazionale anticorruzione consultabile fino al 30 settembre

21/08/2025

Conto Termico 3.0: novità 2025

21/08/2025

Contributo dovuto dai mediatori assicurativi, anno 2025

21/08/2025

Nuovo sportello per il Fondo transizione industriale: al via dal 17 settembre

21/08/2025

Controlli troppo invasivi sul dipendente malato? Licenziamento nullo

21/08/2025

Ritardi nei lavori: somme aggiuntive soggette a IVA

21/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy