Intercettazioni. Decreto convertito in Legge

Pubblicato il 28 febbraio 2020

E’ stato approvato dalla Camera, in via definitiva, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge in materia di intercettazioni (DL n. 161/2019).

Il testo del Ddl - che ha ottenuto ieri, 28 febbraio 2020, il via libera finale - si compone di 4 articoli, il primo dei quali, si rammenta, posticipa al 1° maggio 2020 il termine a partire dal quale la riforma “Orlando (di cui al decreto legislativo n. 216/2017) avrà applicazione.

Per i procedimenti in corso continuerà ad applicarsi la disciplina attuale.

Modifiche alla disciplina delle intercettazioni

Sono introdotte, inoltre, alcune modifiche al Codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione.

Il primo ritocco riguarda il divieto di pubblicazione: si vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite.

E’ poi disposta l’ammissibilità dello strumento delle intercettazioni nell’ambito dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste in caso di associazione di tipo mafioso, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di stampo mafioso.

Intercettazioni in procedimenti diversi, anche con trojan

A seguire, si introduce una modifica con cui viene consentito l'uso del captatore informatico (cosiddetto “trojan”) per intercettare le comunicazioni tra presenti in un domicilio privato, anche quando si procede per il delitto commesso da un incaricato di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione.

A sostituzione delle precedenti disposizioni del DL, si prevede, poi, che i risultati delle intercettazioni potranno essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, qualora risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e di reati che possono essere oggetto di intercettazione.

Anche i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile potranno essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione “qualora risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti indicati dall’articolo 266, comma 2-bis”, ossia, quando si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale.

Al difensore è riconosciuto il diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.

Per quel che concerne le modalità di conservazione delle intercettazioni, si prevede che l'archivio riservato presso l'ufficio del Pm, già previsto dalla Riforma Orlando, sia sostituito da un apposito archivio digitale, gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica.

Sarà un decreto del ministro della Giustizia a definire i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, programmi con caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia.

Con altro decreto ministeriale, invece, dovranno essere fissati i criteri per regolare l'accesso all'archivio dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso e per disciplinare le modalità di consultazione e richiesta di copie.

Il regime delle intercettazioni per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - si prevede infine - sarà applicabile anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la PA.

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