Intercettazioni: limite di durata di 45 giorni. Novità in vigore

Pubblicato il 24 aprile 2025

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2025, la Legge n. 47 del 31 marzo 2025, che introduce limiti temporali sulle operazioni di intercettazione, con alcune eccezioni per i casi legati alla criminalità organizzata e al terrorismo.

Le novità introdotte entrano in vigore il 24 aprile 2025.

Si rammenta che il provvedimento, recante "Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione", è stato approvato in via definitiva dalla Camera nella seduta del 19 marzo 2025

La Legge contiene disposizioni in materia di intercettazioni, stabilendo un termine massimo di durata complessiva di tali operazioni, termine che può essere superato solamente al ricorrere di specifici criteri prescritti dalla legge.

Intercettazioni con limite temporale di 45 giorni

Il testo normativo individua un limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione pari a 45 giorni, attraverso l'aggiunta di un periodo all'art. 267, comma 3 del Codice di procedura penale, sui presupposti e forme del provvedimento che dispone le intercettazioni.

La normativa prevede la possibilità di derogare al termine sopra indicato esclusivamente nei casi in cui sia accertata l'assoluta indispensabilità delle operazioni da svolgere oltre tale scadenza.

Tale deroga deve essere motivata sulla base di elementi specifici e concreti, che devono essere puntualmente indicati e adeguatamente giustificati.

Eccezioni per criminalità organizzata e terrorismo

Il provvedimento prevede anche delle deroghe per i procedimenti legati a delitti di criminalità organizzata e di terrorismo, che seguono una normativa speciale.

Esso interviene sull’articolo 13 della Legge n. 152/1991, recante “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”. Tale disposizione disciplina specifiche ipotesi di rilevante interesse penale e sociale, nelle quali è prevista una deroga ai limiti e ai presupposti stabiliti dall’articolo 267 del codice di procedura penale in materia di intercettazioni.

In questi casi, il limite di durata delle intercettazioni non si applica.

Per tali reati, infatti, le intercettazioni possono essere autorizzate anche sulla base di indizi meno stringenti rispetto a quelli richiesti per altre tipologie di reato, il che rende lo strumento delle intercettazioni più efficace nel contrasto alla criminalità organizzata.

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