RUNTS: nuove regole per deleghe, cancellazioni, devoluzione patrimonio
Pubblicato il 23 marzo 2026
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il decreto del Ministero del Lavoro del 13 gennaio 2026 interviene in modo significativo sulla disciplina del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), aggiornando il precedente impianto regolatorio del 2020 – decreto 106 del 15 settembre 2020 - alla luce delle evoluzioni normative e delle esigenze operative emerse negli ultimi anni.
Le modifiche introducono un sistema più strutturato, digitalizzato e coerente, con impatti concreti sull’attività quotidiana degli enti del Terzo settore (ETS) e dei professionisti che li assistono. Tra i profili di maggiore interesse si segnalano le novità in materia di deleghe, deposito degli atti, cancellazione dal Registro e devoluzione del patrimonio.
Delega nelle pratiche RUNTS: modalità operative, ambito e responsabilità
Tra le innovazioni più rilevanti introdotte dal decreto 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026, colloca la disciplina della delega nelle procedure di iscrizione e gestione delle posizioni nel RUNTS, che formalizza una prassi già diffusa nella pratica professionale e ne definisce con maggiore precisione i contorni operativi.
La norma prevede espressamente che gli enti del Terzo settore possano conferire a un soggetto individuato – tipicamente un professionista o un intermediario – una delega per la gestione delle istanze telematiche. L’ambito della delega è ampio e comprende non solo la compilazione della domanda, ma anche l’eventuale sottoscrizione e l’invio della stessa.
Dal punto di vista operativo, l’intero processo si svolge all’interno della piattaforma informatica del RUNTS. Il sistema consente di generare automaticamente il documento di delega, che viene poi allegato all’istanza senza necessità di ulteriori adempimenti formali. Questa integrazione nativa tra delega e procedura telematica rappresenta un elemento di semplificazione significativo, in quanto riduce i passaggi amministrativi e garantisce uniformità documentale.
Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda l’estensione dell’utilizzo della delega anche ad altre fasi del rapporto con il Registro. Il decreto, infatti, consente che non solo le istanze di iscrizione, ma anche le successive comunicazioni e gli adempimenti (come variazioni, aggiornamenti o depositi) possano essere gestiti tramite soggetti delegati. In questo modo, il legislatore riconosce formalmente il ruolo degli intermediari come interlocutori qualificati degli uffici RUNTS.
Tuttavia, la previsione della delega non comporta un trasferimento delle responsabilità sostanziali. Rimane fermo il principio secondo cui la veridicità delle informazioni e la conformità dei documenti allegati restano in capo all’ente e, in particolare, al soggetto che sottoscrive l’istanza. Anche quando la firma è apposta dal delegato, quest’ultimo agisce nell’interesse e per conto dell’ente, senza che venga meno la responsabilità dichiarativa prevista dalla normativa in materia di autocertificazione.
Sotto il profilo sistematico, la disciplina della delega si inserisce in un più ampio processo di digitalizzazione del RUNTS. Le comunicazioni tra uffici e enti avvengono infatti prioritariamente tramite il sistema informatico, riducendo il ricorso a canali tradizionali e rendendo il flusso informativo più rapido e tracciabile.
In definitiva, l’introduzione di una regolamentazione puntuale della delega contribuisce a rendere il funzionamento del RUNTS più efficiente e aderente alle esigenze operative degli enti, senza sacrificare le garanzie di controllo e responsabilità che caratterizzano il sistema.
Deposito atti e aggiornamento delle informazioni: più obblighi e tempi certi
Il decreto del 13 gennaio 2026 interviene in modo incisivo anche sul regime del deposito degli atti, rafforzando gli obblighi di trasparenza e aggiornamento.
In particolare, viene ampliato il novero dei documenti da depositare, includendo – ove presenti – le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, nonché ulteriori atti rilevanti per la vita dell’ente. Per le fondazioni, ad esempio, è richiesto anche il deposito della delibera di approvazione.
Sotto il profilo temporale, si introduce una disciplina più rigorosa:
- i documenti di natura periodica devono essere depositati annualmente entro i termini previsti dal Codice del Terzo settore;
- le variazioni e gli aggiornamenti delle informazioni devono essere comunicati entro 30 giorni dal loro verificarsi;
- alcuni dati, come quelli relativi alla compagine associativa, devono essere aggiornati con cadenza annuale.
Di particolare rilievo è inoltre il principio secondo cui, per gli enti dotati di personalità giuridica, determinati atti acquistano efficacia solo a seguito dell’iscrizione nel RUNTS, rafforzando il ruolo del Registro come strumento di pubblicità costitutiva.
Cancellazione dal RUNTS: nuove fattispecie e conseguenze
Il decreto del 13 gennaio 2026 interviene in modo significativo anche sulla disciplina della cancellazione dal RUNTS, con l’obiettivo di rendere il sistema più coerente, tracciabile e aderente alle diverse situazioni operative degli enti del Terzo settore.
Le modifiche non si limitano a un aggiornamento formale, ma introducono elementi di maggiore dettaglio sia nei presupposti che nelle conseguenze della cancellazione, incidendo concretamente sulla gestione del ciclo di vita degli enti.
Nel sistema originario (decreto 106 del 2020), la cancellazione poteva avvenire principalmente per:
- volontà dell’ente;
- perdita dei requisiti;
- provvedimenti dell’autorità;
- mancato rispetto degli obblighi informativi.
Il decreto del 13 gennaio 2026 introduce una novità rilevante: la possibilità di richiedere la cancellazione mediante istanza corredata da delibera di scioglimento, purché risulti che non sussistano rapporti giuridici pendenti.
Questa previsione consente di semplificare la chiusura degli enti “inattivi” o già cessati di fatto, evitando passaggi procedurali più complessi.
Resta ferma, inoltre, la cancellazione d’ufficio nei casi di:
- accertata carenza dei requisiti;
- mancato adeguamento a seguito di diffida;
- provvedimenti definitivi dell’autorità giudiziaria o tributaria.
Procedimento
Il procedimento di cancellazione precede quanto segue:
- l’ufficio RUNTS competente avvia il procedimento con comunicazione motivata all’ente;
- l’ente ha 30 giorni per presentare osservazioni o documentazione;
- in alternativa, può chiedere la migrazione in un’altra sezione del RUNTS, evitando la cancellazione.
Il decreto chiarisce inoltre che la cancellazione può essere disposta solo dopo aver verificato l’adempimento degli obblighi di legge, in particolare quelli relativi alla devoluzione del patrimonio.
Nel caso di enti iscritti in più sezioni (ad esempio reti associative), viene rafforzato il coordinamento tra uffici, evitando cancellazioni improprie e garantendo la continuità della posizione ove possibile.
Effetti della cancellazione
Particolare attenzione è dedicata agli effetti della cancellazione, che vengono esplicitati e rafforzati.
In primo luogo, l’ente perde la possibilità di utilizzare:
- la qualifica di Ente del Terzo settore;
- gli acronimi e le denominazioni tipiche (ODV, APS, ETS, ecc.).
Il decreto chiarisce che l’illegittimità riguarda anche l’uso di denominazioni non coerenti con la sezione effettiva di iscrizione, rafforzando così la tutela dell’affidamento dei terzi.
Sotto il profilo organizzativo, la cancellazione comporta anche:
- la necessità di adeguare denominazione e comunicazioni esterne;
- la perdita dei benefici connessi allo status di ETS.
Per gli enti dotati di personalità giuridica, è previsto inoltre un raccordo con le autorità competenti (prefetture o enti territoriali), alle quali viene comunicato il provvedimento di cancellazione.
Un elemento centrale della disciplina è il collegamento tra cancellazione e devoluzione del patrimonio, che il decreto del 13 gennaio 2026 rende più stringente.
Possibilità di reiscrizione
Si tratta di un elemento di garanzia, volto a evitare utilizzi strumentali dell’iscrizione e cancellazione dal Registro.
Devoluzione del patrimonio: procedura più strutturata e controlli rafforzati
Uno degli ambiti maggiormente innovati dal decreto 13 gennaio 2026 è rappresentato dalla disciplina della devoluzione del patrimonio degli enti del Terzo settore, che viene profondamente rivista con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza, tracciabilità e coerenza con le finalità solidaristiche proprie del sistema RUNTS.
La devoluzione del patrimonio si inserisce tipicamente nelle ipotesi di:
- cancellazione dal RUNTS;
- scioglimento o estinzione dell’ente;
- perdita della qualifica di ente del Terzo settore.
Una delle principali novità del decreto è la chiara distinzione tra due fattispecie:
- devoluzione dell’intero patrimonio residuo, nei casi di scioglimento o cessazione definitiva dell’ente;
- devoluzione limitata all’incremento patrimoniale, ossia alle risorse accumulate durante il periodo di iscrizione al RUNTS, qualora l’ente prosegua l’attività al di fuori del perimetro del Terzo settore.
Elemento cardine della disciplina è la necessità di acquisire il parere previsto dalla normativa prima di procedere alla devoluzione.
La richiesta di parere:
- deve essere presentata dal legale rappresentante, dalla rete associativa, da un delegato o dal liquidatore;
- deve essere accompagnata da una documentazione dettagliata sulla consistenza patrimoniale.
Il decreto chiarisce che il parere riguarda:
- l’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi di iscrizione al RUNTS;
- oppure l’intero patrimonio residuo, a seconda dei casi.
Documentazione richiesta
Rispetto al quadro previgente, il decreto del 13 gennaio 2026 introduce un elenco puntuale dei documenti da allegare, tra cui:
- una situazione patrimoniale aggiornata, riferita alla data della decisione di cancellazione;
- una attestazione di un revisore legale, relativa alla composizione del patrimonio;
- le dichiarazioni di accettazione da parte degli enti beneficiari, con indicazione dei beni ricevuti.
Per gli enti di minori dimensioni sono previste modalità semplificate, che possono includere:
- un rendiconto per cassa;
- dichiarazioni sostitutive in luogo di documentazione più complessa.
Tempistiche
Il decreto introduce una scansione temporale più rigorosa dell’intero processo:
- la richiesta di parere deve essere trasmessa con modalità definite (anche tramite PEC);
- una volta ottenuto il parere, l’ente deve dimostrare l’avvenuta devoluzione entro 30 giorni dal compimento degli atti dispositivi.
Questo passaggio è fondamentale, poiché la mancata dimostrazione dell’avvenuta devoluzione può incidere sulla regolarità della cancellazione e sulla possibilità di future iscrizioni.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: