Interdittiva antimafia: sospensione fino alla valutazione del prefetto

Pubblicato il 18 luglio 2025

Interdittiva antimafia e controllo giudiziario: la Corte costituzionale estende la sospensione fino alla rivalutazione prefettizia.  

Con la sentenza n. 109 del 17 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, del Codice antimafia (D.lgs. n. 159/2011), nella parte in cui non prevede che, in caso di esito positivo del controllo giudiziario, la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia si protragga fino alla definizione del procedimento di aggiornamento da parte del prefetto, ai sensi dell’art. 91, comma 5, del medesimo decreto.

Contesto normativo e caso concreto  

L’art. 34-bis del Codice antimafia disciplina il controllo giudiziario volontario a cui possono accedere le imprese destinatarie di informazione interdittiva antimafia per presunti tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, purché tali condizionamenti risultino occasionali. In tale ipotesi, l’impresa può essere ammessa, su istanza, a un percorso di risanamento sotto vigilanza giudiziaria, beneficiando della sospensione degli effetti interdittivi per tutta la durata della misura.

Nel caso oggetto di giudizio, un’impresa ammessa al controllo giudiziario aveva avviato il procedimento di aggiornamento prefettizio dell’interdittiva prima della scadenza del controllo, poi conclusosi con esito favorevole. Nonostante ciò, in assenza di una nuova valutazione prefettizia, la stazione appaltante ha considerato l’interdittiva nuovamente efficace e ha disposto la risoluzione del contratto di appalto pubblico.

Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Calabria ha ritenuto che la disciplina vigente produca effetti irragionevoli e lesivi della libertà d’impresa, sollevando questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

La decisione della Corte costituzionale  

La Corte ha accolto le censure del giudice rimettente, evidenziando come:

La Consulta, in definitiva, ha stabilito che, se il controllo giudiziario si conclude con esito favorevole, la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia deve permanere fino alla definizione del riesame da parte del prefetto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Corte UE: transazioni infragruppo e IVA

05/09/2025

Riforma ordinamento forense: si allenta il regime delle incompatibilità

05/09/2025

Consulenti del Lavoro: dichiarazione e contribuzione entro il 30 settembre

05/09/2025

Nulla osta per lavoro subordinato: a regime la precompilazione delle domande

05/09/2025

Bonus elettrodomestici 2025: come funziona, requisiti e domanda online

05/09/2025

Permessi 104: assistenza anche fuori dal turno di lavoro

04/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy