Interessi anatocistici: per l'azione di ripetizione la prescrizione decorre dal saldo del conto

Pubblicato il 03 dicembre 2010 Le Sezioni unite di cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, hanno spiegato che, nell'ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il termine di prescrizione decennale per l'avvio di un'azione di ripetizione da parte del correntista che intenda far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici ed ottenere la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, “dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura dei conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”.

Per quel che riguarda la capitalizzazione degli interessi, il Supremo collegio sottolinea la conformità ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole “l'interpretazione data dal giudice di merito all'articolo 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale”; conseguentemente, una volta che venga dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo, gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare la capitalizzazione.
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