Interessi limitati per le transazioni precedenti al 2002

Pubblicato il 27 febbraio 2015 Con sentenza del 26 febbraio 2015 emessa in riferimento alla causa n. C-104/14, la Corte di giustizia dell'Ue si è espressa sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione italiana, nell'ambito di una controversia tra il ministero delle Politiche agricole contro la Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl, in merito agli interessi dovuti su un credito vantato dalla Federconsorzi medesima nei confronti del Dicastero.

La domanda sottoposta all'esame dei giudici europei concerneva l'interpretazione degli articoli 2, 3 e 6 della direttiva 2000/35/CE, nonché degli articoli 2, 7 e 12 della direttiva 2011/7/UE, entrambe relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In particolare, secondo la Corte di giustizia, l'articolo 288, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché gli articoli delle direttive oggetto della domanda pregiudiziale vanno interpretati nel senso che non impediscono ad uno Stato membro, il quale abbia fatto uso della facoltà prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/35/CE - e, ossia, abbia escluso, nell'attuare la medesima, i contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002 -, di adottare, durante il termine di trasposizione della direttiva 2011/7/UE, disposizioni legislative idonee a modificare a sfavore di un creditore dello Stato gli interessi prodotti da un credito derivante dall'esecuzione di un contratto concluso prima dell'8 agosto 2002.

E' possibile prevedere, ossia, che per i contratti conclusi prima di quest'ultima data non valgano le regole Ue sul calcolo degli interessi poste a tutela dei creditori.
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