Interessi passivi. Rol fiscale

Pubblicato il 09 luglio 2020

Riformulata dalla direttiva Atad la disciplina della deducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 96 Tuir per colpire la deduzione in Paesi ad elevato tax rate a fronte di apporti in direzione di Paese a basso tax rate, Assonime ne fa un’analisi. 

Nella sua circolare n. 14/2020, l’Associazione offre lo spunto della più ampia deducibilità prevista dalla Comunità europea per l’anno in corso in ragione della necessità di considerare gli effetti prodotti dall’emergenza Covid-19. Per le imprese indipendenti o con ammontare complessivo di interessi passivi sotto il limite dei 3 milioni di euro, sarebbe adeguato garantirsi la facoltà di esonero. 

Interessi passivi. Ambito oggettivo di deducibilità 

La deducibilità degli interessi passivi (al 96 per cento) riguarda Sgr, Sim ed istituti assicurativi. Non si applica agli intermediari finanziari. Si applica alle holding industriali e alle società di partecipazione non finanziaria.  

Rol. Modificati i criteri di calcolo 

Viene ora adottato un concetto di Rol (Risultato operativo lordo) basato sulla normativa fiscale in luogo di quella contabile, considerando perciò anche componenti non presenti in bilancio o imputate a patrimonio netto o al prospetto Oic. Sembra probabile che il Rol fiscale venga influenzato dalla detassazione da patent box e da branch exemption, non anche dalla detassazione da Ace.  

Rol. Vecchio e nuovo: contabile, fiscale

Nella previgente disciplina, ove il Rol assumeva una connotazione contabile, ai fini del calcolo occorreva considerare la differenza tra il valore e i costi della produzione delle lettere A) e B) dell’articolo 2425 cod. civ., con esclusione delle voci relative: 

Nella nuova versione del disposto normativo, come premesso, le voci da considerare devono quindi essere assunte a valore fiscale, ovvero nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.  

L’eccedenza di Rol non utilizzato è ora riportabile nei cinque successivi periodi, non più sine die.  

Una ulteriore importante novità è il riporto dell’eccedenza di interessi attivi, che è sine die: si attinge anzitutto agli interessi attivi, solo dopo al Rol del periodo e alle eccedenze precedenti.  

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