Interessi sullo stipendio. Reddito da lavoro dipendente

Pubblicato il 17 ottobre 2011 Un avvocato dello Stato aveva impugnato il silenzio rifiuto del Fisco, in seguito alla presentazione di un’istanza di rimborso delle ritenute fiscali operate dall’Amministrazione finanziaria su interessi e rivalutazione monetaria pagati sugli arretrati dello stipendio. Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma poi riformato in appello, dato che la Ctr aveva sostenuto che interessi e rivalutazione devono avere lo stesso trattamento fiscale dello stipendio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19325 del 2011, ha avvalorato la tesi della Commissione regionale e ha ribadito che le somme che vengono corrisposte ad un dipendente a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati dello stipendio costituiscono reddito da lavoro dipendente "alla pari di qualsiasi erogazione economica nel rapporto di lavoro".

Come tali, queste erogazioni sono soggette a tassazione ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n. 917/1986 (modificato dalla Legge n. 122/1994), che prevede che i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi, anche sotto forma di cessione di crediti o di indennità o anche a titolo di risarcimento, tranne quelli dipendenti da invalidità permanente o morte, vanno tassati in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Ciò, prescindendo dalla circostanza che i suddetti interessi “sono maturati prima del 1994 (data di entrata in vigore della modifica normativa) e indipendentemente dalle cause del ritardo nel pagamento, in quanto la percezione costituisce il momento decisivo ai fini dell’imposizione fiscale prevista dalla normativa citata, non sospettabile, peraltro, d’incostituzionalità, essendo il discrimine temporale un elemento diverisficatore idoneo a giustificare una differente regolamentazione di vicende simili”.
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