Interessi usurari da accertare motivatamente

Pubblicato il 05 settembre 2015

Con sentenza n. 35990 depositata il 4 settembre 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale,  ha accolto il ricorso della difesa contro il provvedimento del Tribunale del riesame, di riforma della misura cautelare in relazione al reato di cui all'art. 644 c.p.

Avverso detto provvedimento, parte ricorrente censurava l'indeterminatezza della base indiziaria, con riferimento alle caratteristiche del finanziamento nella specie erogato ed alla incertezza del tasso di interesse effettivamente praticato.

Al riguardo, in particolare – a detta della difesa – risultava priva di adeguata motivazione l'affermazione secondo cui, nella vicenda in esame, sarebbe stato praticato un tasso di interesse ritenuto superiore alla misura del 120% su base annua.

La Cassazione, accogliendo la censura, ha ribadito l'insegnamento secondo cui, in tema di reato di usura, il giudice è tenuto ad accertare motivatamente la natura usuraria degli interessi, mediante specifico riferimento ai valori determinati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze vigenti all'epoca della pattuizione, da aumentare della metà, in modo da raggiungere il tasso soglia di cui all'art. 2 Legge 108/1996.  

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