Intermediari finanziari. Nuova definizione dall'Atad

Pubblicato il 14 dicembre 2018

La direttiva Atad detta la definizione di intermediari finanziari ai fini Ires e Irap.

L'Agenzia, con la risposta n. 106 del 12 dicembre 2018, ricorda che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 29 novembre 2018, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1164. L’articolo 12 del decreto introduce una nuova definizione di intermediari finanziari, holding finanziarie e non finanziarie alle quali si applicano specifiche disposizioni per alcuni settori della Direttiva Atad.

La nuova disciplina fiscale si applica già dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Contribuirà ad eliminare le incongruenze fra le regole fiscali e quelle di bilancio.

La società di consulenza istante non rientra in alcuna delle categorie disciplinate dall’articolo 162-bis («intermediari finanziari» e «società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati»), pertanto applicherà le stesse regole fiscali delle società industriali.

Tuttavia, per il momento l’identificazione dei soggetti finanziari in ambito fiscale continua a essere effettuata mediante rinvio “statico” al decreto legislativo 87/1992, ancorché il provvedimento sia stato abrogato dal 16 settembre 2015. Ciò, in assenza di interventi legislativi che abbiano recepito tale abrogazione.

La società che svolge attività di consulenza nel settore della corporate finance, non soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia e non autorizzata a svolgere alcuna attività riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, bene ha fatto a continuare, ai fini Ires e Irap, ad applicare le specifiche regole previste per gli enti creditizi e finanziari. Stessa valutazione è fatta in merito all’individuazione dei soggetti tenuti ad applicare l’aliquota addizionale del 10% sui compensi variabili a dirigenti e collaboratori coordinati e continuativi operanti nel settore finanziario.

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