Intermediari. Penalizzazione del 20% sul rimborso dei titoli prima della scadenza dei 18 mesi

Pubblicato il 26 gennaio 2011 In data 31 dicembre 2010, l’agenzia delle Entrate ha fornito la propria consulenza giuridica all’Abi in merito all’oggetto della comunicazione Consob del 2 marzo 2009, n. 9010104, dal titolo: "Il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi".

La comunicazione tratta la distribuzione alla clientela al dettaglio di prodotti finanziari illiquidi (obbligazioni bancarie, prodotti assicurativo–finanziari, derivati) che costituiscono parte significativa del portafoglio delle famiglie italiane. La comunicazione raccomanda agli intermediari di fornire al cliente informazioni sul valore corretto e sui costi del prodotto illiquido distribuito, nonché di presentare confronti con prodotti semplici e noti che agevolino scelte consapevoli.

L’Abi ha ritenuto opportuno chiarire alcuni aspetti fiscali del citato argomento, soprattutto con riguardo al caso del riacquisto dei suddetti strumenti finanziari: quando essi hanno una durata inferiore a 18 mesi e i loro interessi sono soggetti alla ritenuta/imposta sostitutiva del 12,50%, ai sensi dell’articolo 26 del Dpr n. 600/73.

L’agenzia delle Entrate ha espresso la propria opinione in proposito in una lettera, che è in corso di diffusione a tutte le associate. L’Agenzia ritiene che si possa applicare una somma del 20% degli interessi su obbligazioni e altri titoli, emessi per periodi maggiori di 18 mesi, quando siano rimborsati prima della scadenza. Si tratta, cioè, di un prelievo che ha carattere sanzionatorio per coloro che hanno estinto il prestito prima della durata minima dei 18 mesi e i cui interessi sono soggetti a ritenuta del 12,50%. Le condizioni per l’applicazione della penalizzazione sono: il riacquisto avviene a causa di una clausola inserita su indicazione della Consob oppure nel caso di un evento che si realizza contro la volontà dell’emittente.

Viceversa, per l’Agenzia, non si applica la penalizzazione del 20%, ma rimane valida la ritenuta del 12,50%, quando: il riacquisto non è finalizzato all’estinzione; il titolo riacquistato è destinato all’ulteriore negoziazione, la complessiva circolazione del titolo al momento della definitiva estinzione non è stata temporalmente inferiore a 18 mesi.

Il principio così enunciato dalle Entrate si pensa debba avere valenza generale.
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