Intermediazioni estere. Il momento impositivo coincide con l’ultimazione della prestazione

Pubblicato il 09 maggio 2013 L'Associazione italiana dottori commercialisti, nella norma di comportamento n. 187, prende in rassegna alcuni aspetti riguardanti gli effetti Iva relativi alle prestazioni di intermediazione scambiate da soggetti passivi nazionali con soggetti passivi non stabiliti in Italia.

Partendo dal presupposto che le prestazioni di intermediazione restano al di fuori della categoria delle prestazioni cosiddette "continuative", e dunque, non sono disciplinate dalle regole generali dell’articolo 6 (comma 3, 4) del DPR 633/72, ma da quelle riguardanti i criteri specifici di cui al sesto comma dello stesso articolo, che attribuiscono rilevanza al momento dell’ultimazione della prestazione, oppure, nel caso dei servizi di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi, l’AIDC ritiene che le prestazioni di servizi si devono considerare effettuate, ai fini Iva, al momento della loro ultimazione, circostanza che generalmente viene ricondotta al momento di conclusione dell’affare fra l’agente e il cliente del committente.

Dunque, ne deriva che anche per tali prestazioni – pur rientrando secondo l’Associazione nell’ambito delle prestazioni istantanee - il momento impositivo viene a coincidere con quello previsto per le prestazioni “continuative o periodiche”.

Pertanto, è proprio con riferimento al momento dell’ultimazione della prestazione che devono essere adempiuti tutti gli obblighi di documentazione delle operazioni ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, laddove l’attività di intermediazione viene posta in essere con una delle due parti che è stabilita al di fuori del territorio nazionale.

Riguardo agli adempimenti in capo ai committenti nazionali, l’Associazione specifica che per le prestazioni di intermediazione rese da agenti esteri, il committente nazionale deve procedere all'applicazione dell'Iva in Italia con il meccanismo del reverse charge.

In caso di inadempimento - cioè di mancata emissione dell'autofattura nel termine indicato - il committente è tenuto obbligatoriamente oltre che al pagamento dell'Iva, al pagamento di una sanzione dal 100 al 200% dell'imposta, che può essere ridotta nell'ipotesi di ravvedimento spontaneo ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n. 472/97.
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