Interposizione di manodopera: obbligo retributivo dalla messa in mora

Pubblicato il 09 febbraio 2018

Le Sezioni Unite civili di Cassazione si sono pronunciate in materia di interposizione fittizia di manodopera, sancendo il principio secondo cui, nel caso venga giudizialmente accertata l'illegittimità dell’interposizione e dichiarata, quindi, l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente impone a quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell’articolo 3 bis Decreto legislativo n. 276/2003, a decorrere dalla messa in mora (ossia dall'offerta della prestazione lavorativa).

Retribuzione anche se il datore rifiuta la prestazione

Dal riconoscimento giudiziale del rapporto di lavoro, infatti, discendono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, con particolare riferimento al datore, quello di pagare la retribuzione, anche nel caso di mora credendi, e, quindi, di mancanza della prestazione lavorativa per rifiuto a riceverla.

Sulla base di questi assunti, la Suprema corte – sentenza n. 2990 dell’8 febbraio 2018 – ha accolto il ricorso avanzato da alcuni lavoratori contro la decisione della Corte d’appello.

Questa, pur avendo dichiarato l'interposizione fittizia in un appalto di servizi, con conseguente riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato dei ricorrenti con la società committente, aveva, tuttavia, ritenuto che il successivo omesso ripristino del rapporto lavorativo, a fronte di una tempestiva messa a disposizione delle energie lavorative da parte dei lavoratori, rilevasse esclusivamente sul piano risarcitorio in quanto, a suo parere, l'obbligazione retributiva poteva sorgere solo a seguito dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

Tesi non condivisa dalle Sezioni Unite, le quali hanno riconosciuto le retribuzioni comunque dovute ai lavoratori, sottolineando la necessità di evitare che i medesimi possano subire le ulteriori conseguenze sfavorevoli derivanti dalla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto all'esecuzione dell'ordine giudiziale.

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