IMU 2025: dichiarazione tardiva con sanzione ridotta

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I soggetti passivi dell’imposta municipale propria (IMU) sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili. In caso di omissione della trasmissione entro il termine ordinario, il contribuente può comunque procedere alla regolarizzazione adempiendo all’obbligo dichiarativo entro il 29 settembre 2025 (dichiarazione tardiva).

L’IMU (Imposta Municipale Propria) rappresenta un tributo patrimoniale che grava sugli immobili, siano essi fabbricati o terreni. In via ordinaria, i proprietari non sono tenuti a presentare annualmente la dichiarazione, poiché i Comuni dispongono già delle informazioni necessarie attraverso i registri catastali e i dati relativi ai versamenti effettuati.

Esistono però circostanze particolari – ad esempio applicazione di agevolazioni, riconoscimento di esenzioni o concessione di immobili in comodato – nelle quali sorge l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU.

Obbligo dichiarativo generale

L’articolo 1, comma 769, della legge n. 160/2019 stabilisce che i soggetti passivi, ad eccezione di quelli individuati al comma 759, lettera g), sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU, anche mediante trasmissione telematica secondo le modalità fissate con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, previo parere dell’ANCI. Tale adempimento deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui si siano verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione mantiene efficacia per gli anni successivi, salvo modifiche dei dati o degli elementi già dichiarati che incidano sull’imposta dovuta.

Disciplina specifica per gli enti non commerciali

Per gli enti non commerciali si applica una normativa particolare prevista dall’articolo 1, comma 770, della legge n. 160/2019. In questo caso, la dichiarazione deve essere presentata annualmente e deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello ENC.

Tale modello riguarda la totalità degli immobili detenuti, non solo quelli destinati ad attività considerate meritevoli ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992, ma anche quelli nei quali tali attività non vengono esercitate.

Modelli dichiarativi e modalità di presentazione

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024 sono stati approvati il modello di dichiarazione IMU/IMPi (ai sensi dell’art. 1, comma 769, legge n. 160/2019) e il modello IMU ENC (ai sensi dell’art. 1, comma 770, della medesima legge).

Entrambi i modelli sono corredati dalle relative istruzioni ministeriali, che precisano le modalità operative per l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo.

Quando sorge l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU

In linea generale, la dichiarazione IMU è richiesta soltanto nei casi in cui il Comune non disponga direttamente delle informazioni necessarie per determinare correttamente l’imposta.

Le situazioni più ricorrenti sono:

  • immobili concessi in comodato d’uso a figli o genitori, per i quali è prevista una riduzione del 50% dell’imposta;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale, beneficiari di specifiche agevolazioni;
  • immobili oggetto di contratto di leasing, nei quali l’obbligo dichiarativo può ricadere sull’utilizzatore;
  • variazioni significative, quali il mutamento della destinazione d’uso, la cessazione di un comodato, oppure la compravendita con particolari benefici fiscali;
  • immobili dichiarati inagibili o sottoposti a ristrutturazione, che consentono l’applicazione della riduzione del 50% dell’IMU.

Presentazione della dichiarazione per la generalità dei contribuenti

La dichiarazione IMU può essere trasmessa sia in forma cartacea sia per via telematica.

Fanno eccezione i casi previsti dall’art. 1, comma 759, lettera g-bis), della legge n. 160/2019: in particolare, l’esenzione relativa agli immobili non utilizzabili o non disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale, oppure nei casi di occupazione abusiva denunciata o oggetto di azione giudiziaria penale.

In tali circostanze, la dichiarazione IMU/IMPi deve essere obbligatoriamente inviata esclusivamente in modalità telematica. Lo stesso obbligo sussiste qualora venga meno il diritto all’esenzione e si renda quindi necessario comunicarne la cessazione.

Presentazione della dichiarazione cartacea

Quando la dichiarazione viene presentata in forma cartacea, essa deve essere indirizzata al Comune nel cui territorio si trovano gli immobili. Qualora i beni siano situati in più Comuni, occorre far riferimento al Comune in cui ricade la parte prevalente della superficie. In caso di variazioni territoriali o di circoscrizioni comunali, rileva la situazione esistente al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

La consegna può avvenire direttamente presso l’ufficio comunale, che è tenuto a rilasciare ricevuta di avvenuta acquisizione. In alternativa, è possibile trasmettere la dichiarazione tramite PEC oppure mediante raccomandata (senza avviso di ricevimento), o con strumenti equivalenti per le spedizioni dall’estero.

Presentazione della dichiarazione telematica

La trasmissione per via telematica deve avvenire attraverso i servizi Fisconline o Entratel, sia direttamente da parte del contribuente sia per mezzo di un soggetto abilitato, come previsto dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

Tipologie di dichiarazione

I contribuenti possono inviare tre tipologie di moduli.

  1. Nuova dichiarazione: per la prima presentazione, opzione disponibile solo nella compilazione telematica.
  2. Dichiarazione sostitutiva: deve essere utilizzata qualora si debba ripresentare una dichiarazione già inoltrata per correggere o integrare i dati. In questo caso, la dichiarazione va compilata interamente scegliendo la tipologia “Sostitutiva”, sia in formato cartaceo sia telematico. Tale dichiarazione può essere presentata anche oltre i termini ordinari, purché nel rispetto delle regole sul ravvedimento operoso.
  3. Dichiarazione multipla: opzione riservata esclusivamente all’invio telematico, da selezionare quando la posizione del contribuente non può essere descritta con un solo modello e si rende quindi necessario inviare più dichiarazioni.

Scadenza per la presentazione della dichiarazione

La dichiarazione IMU/IMPi, sia in formato cartaceo che telematico, deve essere inoltrata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso degli immobili o si sono verificate modifiche rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta.

NOTA BENE: Tale dichiarazione conserva validità anche per gli anni successivi, purché non intervengano variazioni nei dati o nelle circostanze dichiarate che determinino un diverso importo dovuto.

Dichiarazione annuale per gli enti non commerciali

Gli enti non commerciali (ENC) sono, invece, soggetti a una disciplina specifica: la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso o all’insorgere di variazioni rilevanti, ma, a differenza della generalità dei contribuenti, essa deve essere rinnovata ogni anno.

Questione della dichiarazione tardiva

Va affrontato il tema della validità delle dichiarazioni trasmesse oltre il termine stabilito, con conseguenti riflessioni sugli effetti e sulle possibili regolarizzazioni consentite dall’ordinamento.

L’art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998 stabilisce che le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza sono considerate omesse. Tale disposizione, tuttavia, riguarda esclusivamente le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA, trattandosi di norme che disciplinano specificamente tali tributi. Ne consegue che la regola non può essere estesa in maniera automatica e generale ad altri ambiti impositivi.

IMU

Per quanto concerne l’IMU, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 472/1997 (in vigore fino al 31 dicembre 2025).

  • Riduzione della sanzione: se la dichiarazione viene trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza e la violazione non è già stata accertata, la sanzione è ridotta a un decimo del minimo previsto per l’omissione della dichiarazione (art. 13, comma 1, lett. c).
  • Esclusione della riduzione: qualora la dichiarazione sia presentata con un ritardo superiore a 90 giorni, la riduzione non è applicabile (art. 13, comma 2-ter).

Orientamenti del Mef

Il Dipartimento delle Finanze, in occasione di incontri con la stampa specializzata a febbraio 2024, ha precisato che per i tributi locali la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. In particolare, il MEF ha chiarito che, in mancanza di norme specifiche, non viene operata alcuna distinzione tra dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa.

Pertanto:

  • se la dichiarazione viene trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza, trova applicazione la sanzione ridotta di cui all’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 472/1997;
  • se la dichiarazione viene inviata oltre i 90 giorni, il contribuente può comunque avvalersi del ravvedimento operoso, con applicazione delle sanzioni previste dalle altre disposizioni dell’art. 13, purché compatibili.

Mancato rispetto della scadenza del 30 giugno 2025

Con la riforma del sistema sanzionatorio tributario introdotta dall’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024, il legislatore ha stabilito che l’art. 13, comma 2-ter (in vigore fino al 31 dicembre 2025), si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Ne consegue che l’eventuale omissione del termine del 30 giugno 2025 può essere regolarizzata usufruendo della riduzione della sanzione, purché la dichiarazione venga presentata entro il 29 settembre 2025.

Oltre tale data, resta comunque possibile trasmettere la dichiarazione – come chiarito dal MEF, fino alla notifica di un eventuale accertamento – ma non sarà più ammesso beneficiare della riduzione sanzionatoria prevista dal ravvedimento.

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