Introdotto, nel codice penale, il reato di pedofilia

Pubblicato il 20 settembre 2012 Il Senato, nella sua seduta del 19 settembre 2012, ha definitivamente approvato, all’unanimità dei voti, la ratifica della Convenzione di Lanzarote, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 12 luglio 2007 e concernente la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Il testo di recepimento, dopo essere transitato per ben sei volte presso le Camere, è divenuto, finalmente, legge.

Tra le altre disposizioni, il provvedimento di ratifica introduce il reato di “Pedofilia e pedopornografia culturale”, attraverso la previsione del nuovo articolo 414 bis del Codice penale che punisce, con la reclusione da tre a cinque anni, “chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore”. Alla stessa pena soggiace chi faccia pubblicamente apologia di questi delitti.

Si segnala, altresì, l’introduzione del reato di ”Adescamento di minorenni" (articolo 609 undecies Codice penale) ai sensi del quale viene considerato “adescamento” qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La Convenzione di Lanzarote, allo stato, è stata sottoscritta da 41 Stati e ratificata in 10 Paesi quali Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna.
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