Invalidità parziale, nuovo iter

Pubblicato il 07 febbraio 2008 Nel messaggio n. 3043/2008, l’Inps ha chiarito che la riforma del Welfare ha cancellato il comma 249, dell’articolo 1, della legge 662/1996, per cui l’assegno mensile agli invalidi civili parziali non è più subordinato all’iscrizione nelle liste di collocamento, ma ogni anno l’interessato deve presentare all’Istituto una dichiarazione sostitutiva in cui attesta di prestare o meno attività lavorativa. Possono beneficiare dell’assegno mensile gli invalidi civili, tra i 18 e i 64 anni, con una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa. Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche nel caso di impiego presso cooperative sociali o mediante convenzioni quadro. Nel messaggio n. 3042/2008, infine, l’Inps ha ricordato che da quest’anno l’indennità speciale a favore dei ciechi parziali è pari a 176 euro.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Anac: piano nazionale anticorruzione consultabile fino al 30 settembre

21/08/2025

Conto Termico 3.0: novità 2025

21/08/2025

Contributo dovuto dai mediatori assicurativi, anno 2025

21/08/2025

Nuovo sportello per il Fondo transizione industriale: al via dal 17 settembre

21/08/2025

Controlli troppo invasivi sul dipendente malato? Licenziamento nullo

21/08/2025

Ritardi nei lavori: somme aggiuntive soggette a IVA

21/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy