Invalidità solo con la carta di soggiorno

Pubblicato il 27 aprile 2006

L’Inps, con il messaggio 12178 del 24 aprile 2006, precisa che il possesso della carta di soggiorno è requisito necessario per permettere ai cittadini extracomunitari di accedere ai trattamenti economici di invalidità. L’Istituto, facendo esplicito richiamo all’articolo 80, comma 19, della legge 388/2000 (Finanziaria 2001) - che stabilisce che gli extracomunitari in possesso della carta di soggiorno, in quanto equiparati ai cittadini italiani, possono ottenere le provvidenze economiche relative all’invalidità civile alle condizioni previste dalla legge - sembra volere restringere il campo rispetto al precedente articolo 41 della legge 286/98, che, invece, prevedeva il solo possesso del permesso di soggiorno, anche se risultava volto a circoscrivere la platea dei destinatari ai fini del contenimento della spesa pubblica. Alcune sedi periferiche hanno manifestato una certa perplessità circa un eventuale contrasto con il regolamento Ce 859/2003, che per l’applicazione delle norme in materia di sicurezza farebbe riferimento alla situazione di soggiorno legale nello Stato membro dell’Unione europea, rendendo così superata la necessità del possesso della carta di soggiorno per le prestazioni di invalidità civile. L’Inps non condivide però tale interpretazione, affermando che non sussiste alcuna pronuncia giudiziaria che abbia posto in dubbio di legittimità costituzionale il richiamato articolo della L. 388/2000, oppure la sua conformità all’ordinamento comunitario. Pertanto, secondo l’Istituto previdenziale, fino a nuove indicazioni da parte del giudice delle leggi o di modifiche normative, il possesso della carta di soggiorno risulta condizione necessaria per accedere ai trattamenti economici di invalidità da parte dei cittadini extracomunitari.   

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