Investimenti finanziari: banca responsabile se non informa delle perdite oltre il 50%

Pubblicato il 20 febbraio 2015

La banca è responsabile per le perdite subite dagli investitori, se gli intermediari autorizzati non informano prontamente questi ultimi, appena le operazioni da essi condotte generino perdite superiori al 50% della provvista.

E’ quanto ha disposto dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 3341, depositata il 19 febbraio 2015, in rigetto del ricorso presentato da una banca.

La vicenda da cui origina la presente pronuncia, riguarda un impiegato – dipendente della medesima banca autorizzante le operazioni – che aveva condotto, anche per conto di parenti cointestatari dei conti correnti, delle operazioni di investimento piuttosto frequenti ed altamente rischiose, da cui erano derivate ingenti perdite.

I parenti dell’investitore -a cui la banca aveva revocato sia l’apertura di credito che la convenzione di assegno per effetto di dette perdite - avevano convenuto il medesimo istituto di credito per l’accertamento negativo dei debiti, in quanto ritenuto responsabile per aver consentito, da parte del cointestatario delegato, una cattiva gestione dei conti correnti mediante operazioni altamente rischiose.

In proposito la Cassazione, nel sancire la responsabilità della banca, ha rilevato come in tema di negoziazione di prodotti derivati, gli intermediari autorizzati siano tenuti ad informare tempestivamente l’investitore, appena le operazioni da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura, abbiano generato una perdita effettiva o potenziale superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista.

E tale adempimento non è assolto con la sola comunicazione periodica dell’esito delle operazioni.

Pertanto, in base a quanto prescritto dai Regolamenti Consob, nel caso in esame gli intermediatori finanziari avrebbero dovuto astenersi dal procedere, ritenendo gli investimenti inadeguati, per frequenza e dimensione, per un soggetto che, essendo un semplice impiegato della banca, non poteva ragionevolmente possedere né alcuna competenza borsistica né sufficienti capitali da sostenere la perdurante crisi dei mercati.

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