Irap. La riduzione del prezzo di vendita genera una passività deducibile

Pubblicato il 21 maggio 2011 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11217 del 20 maggio 2011, respingendo il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria, ha affermato che il minore introito di un’azienda derivante dalla riduzione del prezzo di un bene o servizio applicato al cliente non produce in capo alla stessa azienda venditrice una “perdita su credito”, quanto piuttosto un minore introito.

Si ricorda, a tal proposito, che la perdita su crediti è indeducibile, mentre il minor introito è sempre soggetto al beneficio fiscale ai fini Irap.

Per i giudici di Piazza Cavour esiste una differenza “ontologica” sia sul piano giuridico che su quello economico tra il minor introito e la perdita su crediti. Quest’ultima fattispecie è configurabile solo nell’ipotesi di un credito già esistente. Inoltre, i due termini hanno necessariamente significati ben distinti, ritenendo poco plausibile pensare che il legislatore abbia voluto indicare con il termine “perdita su crediti” qualunque minor introito o ricavo. Di qui, la conclusione secondo cui il minor introito derivante dal consenso tra le parti, che si accordano per ridurre il prezzo precedentemente previsto, genera una passività deducibile ai fini Irap.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo patrimoniale e figli sopravvenuti: l’atto può essere revocato

02/02/2026

Zona Franca Urbana sisma centro Italia: agevolazioni contributive anche per il 2026

02/02/2026

Guida dopo l’assunzione di stupefacenti: punibile solo se pericolosa

02/02/2026

Assegno Unico per i figli a carico 2026: domande, nuovi importi e ISEE

02/02/2026

Inps: minimali retributivi, massimali e soglie aggiornate

02/02/2026

Bonus investimenti ZES unica e ZLS: pronti i modelli per i crediti d’imposta 2026-2028

02/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy