Irap senza vecchio raddoppio dei termini

Pubblicato il 26 agosto 2017

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 20435 del 25 agosto 2017, interviene a chiarire che il raddoppio dei termini di accertamento non si applica - ratione temporis - alle dichiarazioni Irap.

Il regime del raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti, abrogato a decorrere dal periodo d'imposta 2016, valeva solo per le imposte che ricadevano tra i reati tributari, puniti con sanzioni penali (Imposte redditi e Iva).

Spiega l'ordinanza che l'Irap è un'imposta per la quale non sono previste sanzioni penali, pertanto è illegittimo l'accertamento oltre i termini decadenziali.

Nel caso, invece, delle imposte derivanti dalle dichiarazioni e dall'Iva, la disciplina transitoria distingue:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

EU Inc., proposta di nuova società europea digitale

19/03/2026

Regime impatriati ricercatori: per la proroga è rilevante data dell’opzione

19/03/2026

Per il 2026 soglia confermata per i fringe benefit

19/03/2026

Decreto carburanti 2026: taglio accise, controlli sui prezzi e crediti d’imposta

19/03/2026

Falsa presenza e lavoro per conto proprio: quando scatta il licenziamento

19/03/2026

Bonus sociale rifiuti 2026: chiarimenti su calcolo del 25% e termine di riconoscimento

19/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy