Irap senza vecchio raddoppio dei termini

Pubblicato il 26 agosto 2017

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 20435 del 25 agosto 2017, interviene a chiarire che il raddoppio dei termini di accertamento non si applica - ratione temporis - alle dichiarazioni Irap.

Il regime del raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti, abrogato a decorrere dal periodo d'imposta 2016, valeva solo per le imposte che ricadevano tra i reati tributari, puniti con sanzioni penali (Imposte redditi e Iva).

Spiega l'ordinanza che l'Irap è un'imposta per la quale non sono previste sanzioni penali, pertanto è illegittimo l'accertamento oltre i termini decadenziali.

Nel caso, invece, delle imposte derivanti dalle dichiarazioni e dall'Iva, la disciplina transitoria distingue:

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