Ires premiale, le regole per l’agevolazione

Pubblicato il 04 settembre 2025

L’articolo 1, commi 436-444 della Legge n. 207/2024 (cd. legge di bilancio 2025) ha previsto l’introduzione della cd. “Ires premiale”, ossia la possibilità – a determinate condizioni - di applicare l'imposta nella misura ridotta del 20% anziché del 24%, per il solo 2025, per le imprese che effettuano investimenti rilevanti. 

Con il D.M. 8 agosto 2025, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, sono state definite le disposizioni attuative della misura.

Nel documento, in particolare, vengono risolte alcune criticità alle condizioni di accesso all’agevolazione nonché chiariti i diversi aspetti operativi.

Soggetti beneficiari

In generale, possono beneficiare dell’Ires ridotta i seguenti soggetti:

L’agevolazione trova applicazione anche per gli intermediari finanziari che applicano l’aliquota IRES con un’addizionale del 3,5% ai sensi dell’art. 1 comma 65 della L. 208/2015. Gli enti non commerciali di cui all’art. 73 comma 1 lett. c) del Tuir, invece, rientrano nell’ambito di applicazione della riduzione dell’aliquota Ires, limitatamente al reddito d’impresa derivante dall’attività commerciale da essi eventualmente svolta.  

Da ultimo, si segnala che per i soggetti di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 601/73 nonché per le cooperative di produzione e lavoro, per la parte che beneficia della riduzione della metà dell’imposta, gli effetti dell’agevolazione saranno naturalmente dimezzati.

Diversamente, sono esclusi dal beneficio fiscale le società e gli enti che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”):

In relazione a tale ultimo punto, la relazione illustrativa al DM afferma che si tratta, ad esempio, di:

La relazione illustrativa al Decreto 8 agosto 2025 precisa, inoltre, che ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale spetta la riduzione dell’aliquota IRES da applicare sul reddito concordato, non essendo, tale ultima modalità di determinazione del reddito, assimilabile a un regime forfetario. Viene, altresì, precisato che per i soggetti che, aderendo al CPB, optano per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis del DLgs.13/2024 sul reddito incrementale concordato, la riduzione dell’aliquota IRES, in presenza dei requisiti previsti, si applica solo alla quota di imponibile assoggettata all’aliquota IRES. In altri termini, la riduzione dell’IRES sarebbe applicabile soltanto alla quota di reddito d’impresa imponibile che sconta l’aliquota ordinaria del 24%.

Condizioni di accesso al beneficio

La norma (con il comma 436 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2025) prevede la riduzione dell’aliquota Ires al 20% nel caso ricorrano “cumulativamente” le seguenti condizioni:

  1. accantonamento ad “apposita riserva” (è consigliabile una denominazione ad es. “riserva ex art. 1 co. 436 lett. della L. 207/2024”) di una quota minima pari all’80% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024);
  2. destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti 4.0) e nell’articolo 38 del D.L. n. 19/2024 (investimenti 5.0), che siano effettuati tra il 01.01.2025 ed il 31.10.2026;

Previste “ulteriori condizioni” affinché detti soggetti possano beneficiare dell’agevolazione, ossia che:

  1. nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti solari):
  1. l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni (CIG) nell’esercizio 2024 o in quello successivo (2025), ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Il rispetto di questi requisiti è fondamentale per l’applicazione dell’Ires premiale. La mancata osservanza di uno solo degli obblighi previsti comporta la decadenza dell’agevolazione e il ricalcolo dell’imposta.

Utili accantonati a riserva e investiti

Ai fini dell’Ires premiale, la “prima” condizione (a) richiesta consiste nell’accantonamento ad apposita riserva di una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024. Ne consegue, che il beneficio viene meno se non sussiste alcun utile 2024 ovvero se l’utile 2024 esiste ma viene distribuito ai soci e, dunque, non accantonato a riserva. 

L’articolo 4, comma 2 del DM 8.08.2025 introduce una “presunzione” in base alla quale l’utile relativo all’esercizio 2024 si considera accantonato “ad apposita riserva” se destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio.

A tal fine, anche eventuali acconti sui dividendi si considerano non accantonati. Pertanto, secondo la relazione illustrativa, costituisce utile accantonato, l’utile dell’esercizio 2024 (soggetti “solari”) accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti e/o portato a nuovo. Ne consegue che il vincolo fiscale è apposto alle riserve costituite o incrementate mediante destinazione dell’utile relativo al 2024 (al netto della quota parte di tale utile destinata a copertura di perdite di esercizi precedenti), a prescindere dalla “disponibilità” delle stesse e senza distinguere la quota parte di utile accantonata “spontaneamente” dalla quota parte di utile la cui destinazione a riserva deriva da una disposizione di legge o statutaria. Parimenti, è sottoposto al vincolo anche l’utile destinato ad aumento di capitale, nonché quello semplicemente portato a nuovo.

Rileva integralmente, ad esempio, la quota dell’utile dell’esercizio 2024 destinata a riserva legale. In altri termini, ai fini dell’IRES premiale, la presenza di vincoli civilistici (indisponibilità o non distribuibilità) sulle riserve non osta all’apposizione del diverso vincolo avente natura esclusivamente fiscale. Così, la delibera di approvazione del bilancio con la quale è distribuita ai soci una quota dell’utile realizzato nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 tale da superare, unitamente a eventuali acconti sui dividendi, il 20% del medesimo utile, diviene l’unica ipotesi in cui viene a mancare la condizione di accesso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), alla riduzione dell’aliquota Ires.

Esempio n.1
S.p.A. con esercizio coincidente con l’anno civile consegue nell’esercizio 2024 un utile di 100 che distribuisce per 20 ai soci.
La S.p.A. ha conseguito nell’esercizio 2023 un utile di 150 assorbito in parte dalla perdita dell’esercizio 2022 di 60.  
L’investimento minimo per fruire della riduzione dell’aliquota è pari a:
- 2024: 100 x 0,80 x 0,30 = 24;
- 2023: 150 x 24 = 36.
L’investimento minimo da effettuare è pari al “maggiore” tra i due importi rilevati ai punti 1 e 2 (36).
Attenzione
Si considerano, ai fini fiscali, prioritariamente utilizzate a copertura perdite le riserve (o quote di esse) diverse da quelle formate con l’utile accantonato deve valere anche qualora, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, l’utile di periodo sia utilizzato a copertura perdite in luogo di altre riserve di utili presenti in bilancio.

Investimenti in beni strumentali

La norma dell’articolo 1, comma 436, lett. b) della L. 207/2024 richiede che un ammontare non inferiore al 30% di detti utili accantonati, e comunque non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023, sia destinato a investimenti relativi all’acquisto, anche in leasing, di beni strumentali “4.0” (Allegati A e B alla L. 232/2016) e ”5.0” (art. 38 commi 4 e 5 del DL 19/2024,) destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Attenzione
Secondo quanto rilevato nella Relazione illustrativa al DM, l’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2023 costituisce esclusivamente un parametro atto a definire un ulteriore importo minimo degli investimenti agevolabili, con la conseguenza che l’utile realizzato in tale esercizio può essere considerato, ai fini dell’agevolazione in esame, anche se già distribuito.

In generale, quindi, il 30% dell’utile accantonato deve essere reinvestito in nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un’impresa realizzi nel 2024 un utile di 3 milioni di euro e destini tale utile per il 50% a copertura di perdite pregresse e per il residuo importo lo accantoni alla riserva legale, statutaria e/o straordinaria. In tal caso, l’utile “accantonato a riserva” risulta pari a 3 milioni di euro, con la conseguenza che la soglia degli investimenti rilevanti sarà pari a 900.000 euro (30% di 3 milioni). In tal caso, la percentuale del 30% al fine di determinare l’investimento minimo dovrebbe essere calcolata sull’intero utile accantonato e non solo sulla quota dell’80% come sembrava emergere invece dal tenore della norma agevolativa.

A seconda della tipologia di investimenti, i beni compresi nell’investimento devono possedere i requisiti richiesti per i relativi crediti d’imposta. Si pensi, ad esempio, al rispetto dei requisiti di strumentalità e novità dei beni oggetto degli investimenti rilevanti. Non trovano applicazione, invece, gli adempimenti informativi necessari per la prenotazione delle risorse e per il monitoraggio dei suddetti crediti d’imposta.

Fondamentale è, poi, il requisito dell’interconnessione. Il comma 3 dell’articolo 5 del DM 8.08.2025 dispone che se l’investimento comprende solo i beni 4.0 deve essere effettuata l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In particolare, i beni acquisiti dovranno avere, sin dalla loro origine e prima della loro messa in funzione, quelle caratteristiche tecnologiche che consentano loro l’interconnessione, la quale ultima potrà anche avvenire successivamente, dopo che l’impresa si sia dotata o abbia adeguato i sistemi informatici ai quali i beni dovranno interconnettersi. Tale interconnessione, ancorché successiva dovrà permanere per un periodo di tempo superiore alla metà del periodo di sorveglianza entro cui è possibile applicare la c.d. “recapture rule”.

Esempio n.2
Se l’utile d’esercizio 2024 è pari a 1.000.000 di euro, occorrerà destinare a riserva 800.000 euro (80% dell’utile) e investire nei beni Industria “4.0” oppure Transizione ”5.0” almeno 240.000 euro (30% di 800.000). L’altra condizione è che l’ammontare destinato agli investimenti deve essere “comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023”; così, supponendo un utile 2023 pari a 1.100.000 euro, l’ammontare da investire dovrebbe essere almeno pari a 264.000 euro. In pratica, per determinare l’ammontare da destinare agli investimenti, occorre tener conto del “maggiore” tra il 24% dell’utile 2024 (30% dell’80% accantonato) ed il 24% dell’utile 2023.
Nota Bene
Non è necessario che nell’esercizio in corso al 31.12.2023 sia realizzato un utile. Il beneficio, potrà essere fruito da soggetti in perdita nel 2023, se rispettano le altre condizioni e destinano all’acquisizione di investimenti rilevanti il 30% dell’utile accantonato nell’esercizio successivo (che deve a sua volta essere pari ad almeno l’80% di quello realizzato in tale esercizio).

Periodo di realizzazione degli investimenti

Ai fini dell’Ires premiale, gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dall’1.1.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (il 31.10.2026, per le società il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare).

Rilevano, quindi, gli investimenti “qualificati” realizzati dall’1.1.2025 al 31.10.2026. Per espressa previsione, il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un periodo d’imposta pari a 12 mesi se l’esercizio ha durata superiore. Gli investimenti si considerano realizzati in base alle regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

Detti criteri rilevano anche per i soggetti che applicano la derivazione rafforzata e, dunque, a tal fine, non rilevano, i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile che non hanno rinunciato alle semplificazioni ivi disciplinate, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.

 Sempre in coerenza con la disciplina dei crediti d’imposta relativi ai piani di “Transizione 4.0 e 5.0”, per i beni acquisiti mediante contratto di leasing finanziario, con riferimento alla determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, in applicazione dei principi di cui al citato articolo 109 del TUIR, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia quando entra nella disponibilità del locatario.

Va da sé che il contratto di leasing deve prevedere la facoltà di riscatto (esercitabile anche oltre il periodo di sorveglianza) dei beni oggetto degli investimenti rilevanti, consentendo, ai fini della disciplina in esame, l’assimilazione ai beni acquisiti in proprietà. Per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, invece, rileva la classificazione di leasing traslativo desunta dalle regole di cui all’IFRS 16.  Si precisa che il costo, ai fini del calcolo degli investimenti rilevanti, deve essere determinato secondo i criteri ordinari stabiliti per l’individuazione del costo dei beni ai fini fiscali dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, includendo, dunque, anche gli oneri accessori di diretta imputazione.

Ammontare minimo

Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro. L’importo minimo è fisso per tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione e dall’ammontare dei risultati d’esercizio.

La Relazione illustrativa al DM riporta alcune esemplificazioni.

Esempio n.3
Si consideri una spa, con esercizio coincidente con l’anno civile, che:
- nel 2024 ha conseguito un utile di 100.000 euro, non distribuito per l’80% (80.000 euro);
- nel 2023 ha conseguito un utile di 90.000 euro
L’importo minimo dell’investimento è pari al maggiore fra i seguenti:
- 2024: 30% di 80.000 euro = 24.000 euro;
- 2023: 24% di 90.000 euro = 21.600 euro;
- 20.000 euro.
L’importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell’aliquota è pari a 24.000.
Esempio n.4
Si consideri una Spa, con esercizio coincidente con l’anno civile, che:
- nel 2024 ha conseguito un utile di 80.000 euro, non distribuito per l’80% (64.000 euro);
- nel 2023 ha conseguito un utile di 90.000 euro.
L’importo minimo dell’investimento è pari al maggiore fra i seguenti:
- 2024: 30% di 64.000 euro = 19.200 euro;
- 2023: 24% di 90.000 euro = 21.600 euro;
- 20.000 euro.
L’importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell’aliquota è pari a 21.600.
Esempio n.5
Si consideri il caso di una Spa, con esercizio coincidente con l’anno civile, che:
- nel 2024 ha conseguito un utile di 80.000 euro, non distribuito per l’80% (64.000 euro);
- nel 2023 ha conseguito un utile di 70.000 euro.
L’importo minimo dell’investimento è pari al maggiore fra i seguenti:
- 2024: 30% di 64.000 euro = 19.200 euro;
- 2023: 24% di 70.000 euro = 16.800 euro;
- 20.000 euro.
L’importo minimo di investimenti da effettuare per accedere all’agevolazione è quindi di 20.000, pari alla soglia minima degli investimenti.

Investimento sostitutivo

Il comma 3 lett. a) dell’articolo 7 del D.M. 8 agosto 2025 introduce espressamente la disattivazione della causa di decadenza con riferimento agli investimenti sostitutivi, prevedendo l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 35 della L. 205/2017 (che non era prevista nella L. 207/2024). Pertanto, anche agli effetti della riduzione Ires, se nel corso del periodo di osservazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto degli investimenti rilevanti, non viene meno la fruizione del beneficio se nello stesso periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

Determinazione dell’incremento occupazionale

Tra le condizioni per accedere al beneficio vien richiesto che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (ossia il 2025, per i soggetti “solari”):

  1. il numero di unità lavorative per anno (c.d. “ULA”) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
  2. siano state effettuate nuove assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro a “tempo indeterminato” (non rileva, quindi, il personale assunto con altre forme contrattuali) che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’art. 4 del DLgs.216/2023 (relativo alla super deduzione per nuove assunzioni), in misura pari almeno all’1% del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore con contratto a tempo indeterminato.

Con riferimento al punto a) viene chiarito che non deve verificarsi, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i soggetti “solari”), un decremento del numero di “unità lavorative per anno” (cd. ULA) rispetto alla media del triennio precedente.

La verifica di tale condizione va effettuata confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 con quello medio dei 36 mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa (art. 6 co. 2 del DM 8 agosto 2025).

Al riguardo, nella relazione illustrativa si evidenzia che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile sarà necessario confrontare le ULA determinate in relazione al mese di dicembre 2025 con la media aritmetica semplice delle ULA determinate in relazione ai dati mensili riferiti al periodo dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2025.

Inoltre, le nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato – nella misura in cui costituiscono incremento occupazionale ai sensi dell’art. 4 del DLgs.216/2023 – devono rappresentare un incremento pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a n.1 lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Va da sé che per gli enti non commerciali, la maggiorazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile.

Il comma 3 dell’articolo 6 del DM precisa che l’incremento occupazionale va determinato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 4 commi da 1 a 6 del DM 25 giugno 2024.

La relazione illustrativa ha chiarito, altresì, che è necessario verificare se l’incremento occupazionale e l’incremento occupazionale complessivo rispettino le condizioni contenute nel comma 437 dell’art. 1 della legge di bilancio 2025, ossia se risultino superiori (o uguali) all’1% e, comunque, non diano un risultato numerico inferiore a 1 (lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato), senza considerare le dinamiche occupazionali del gruppo di cui il soggetto fa parte. Il calcolo deve essere operato avendo riguardo alla variazione dei lavoratori dipendenti tra il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e il numero di lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. Tra le condizioni di accesso al beneficio è, inoltre, previsto che l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo (quindi 2024 e 2025), a eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in determinati casi.

Assenza di CIG

Tra le condizioni di accesso al beneficio è, inoltre, previsto che l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni (CIG) nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo (quindi 2024 e 2025). 

Il comma 4 dell’articolo 6 del DM 8.08.2025 precisa, in particolare, che deve farsi riferimento alle procedure individuate negli articoli da 9 a 16 del DLgs.148/2015, ad “eccezione” dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’art. 11 comma 1 lett. a) del DLgs.148/2015: si tratta di quelle situazioni dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali. Secondo la relazione, quindi, il ricorso alla cassa integrazione ordinaria per i motivi di cui all’articolo 11, lettera b) (situazioni temporanee di mercato), qualora effettuato in uno dei due periodi d’imposta di cui si compone il “periodo di osservazione”, non consente l’accesso alla riduzione dell’aliquota Ires.

Cause di decadenza

Previste due specifiche fattispecie di “decadenza” dall’agevolazione, ossia:

Riguardo la prima causa di decadenza, la relazione illustrativa ha rilevato che qualora l’accantonamento dell’utile relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 sia superiore alla soglia dell’80% (ad esempio il 95%), il vincolo fiscale è limitato all’80%, ossia alla quota minima da accantonare.  Pertanto, eventuali distribuzioni che riducono la quota dell’utile accantonato fino a detta soglia minima non determinano il verificarsi della causa di decadenza.

Al fine di monitorare l’ammontare complessivo delle riserve costituite o incrementate con gli utili accantonati sottoposti al vincolo fiscale, nonché quelli utilizzati a copertura perdite, gli importi vincolati e le loro eventuali variazioni dovranno essere “distintamente” indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi per ciascuna voce del patrimonio netto.

Il comma 2 lettera b) dell’art. 7 del DM 8.08.2025 stabilisce la presunzione che, ai fini fiscali, si considerano prioritariamente utilizzate a copertura perdite le riserve (o quote di esse) diverse da quelle costituite o incrementate con l’utile accantonato. Nel comma 2 lettera c) numeri 1) e 2) sono poi definite le regole riguardanti i soggetti non residenti che operano in Italia mediante stabili organizzazioni.

La seconda causa di decadenza riguarda, invece, i beni oggetto degli investimenti rilevanti. Pertanto, il recapture opera nel caso in cui i beni agevolati (4.0 e 5.0) siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento. Per investimenti effettuati nel 2025, i beni devono quindi essere mantenuti fino al 2030, mentre per quelli effettuati nel 2026 (entro il 31 ottobre) devono essere mantenuti fino al 2031. Viene, inoltre, stabilito che si considerano destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero i beni localizzati all’estero per la maggior parte di ciascun periodo d’imposta a partire da quello di acquisizione degli stessi. Tale periodo va ragguagliato negli esercizi di acquisizione e di estromissione.

Attenzione
Il comma 3, lettera b) dell’articolo 7 del DM identifica una presunzione in base alla quale si considerano destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero i beni il cui utilizzo avviene all’estero per la maggior parte di ciascun periodo d’imposta a partire da quello di acquisizione degli stessi beni. Tale periodo, naturalmente, va ragguagliato negli esercizi di acquisizione e di estromissione del bene.

Da ultimo, preme precisare che l’attivazione della causa di decadenza genera la perdita integrale del beneficio.

D’altronde, la causa di decadenza opera, come poc’anzi esaminato, nel momento in cui non sono rispettate le condizioni minime richieste per l’accesso al beneficio.

Cumulabilità

L’articolo 12 del DM 8 agosto 2025 disciplina gli effetti del cumulo tra la riduzione dell’aliquota Ires e altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, quali, ad esempio, i crediti d’imposta collegati ai piani c.d. di “Transizione 4.0 e 5.0”. Il comma 1 dell’articolo 12, in particolare, stabilisce che il beneficio della riduzione dell’aliquota Ires - identificabile con il valore che assume il decremento del “teorico” debito tributario IRES, in considerazione della riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota - spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti.  Per quanto concerne i suddetti crediti d’imposta, la relazione illustrativa evidenzia che restano ferme le regole di “cumulo” definite dalle singole discipline agevolative, indicate, rispettivamente, nell’art. 1 comma 1059 della L. 178/2020 e all’art. 38 comma 18 del DL 19/2024, le quali richiedono di tener conto anche della “non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive” delle misure in esame. Il comma 2 dell’art. 12 del DM 8 agosto 2025 stabilisce che, ai fini del monitoraggio, l’Agenzia delle Entrate istituirà appositi codici tributo per i versamenti dell’Ires ridotta.

Nessuna specifica indicazione viene prevista con riferimento all’utilizzo congiunto con la super deduzione per le nuove assunzioni di cui all’art. 4 del DLgs.216/2023, prevista inizialmente per il solo 2024 e prorogata poi per il 2025, 2026 e 2027 dall’art. 1 commi 399-400 della L. 207/2024. Il DM 8 agosto 2025 sull’Ires premiale si riferisce infatti a tale disposizione solo con riferimento alla condizione dell’incremento occupazionale. Si ritiene, comunque, che i soggetti che beneficiano dell’IRES premiale possano fruire anche della maggiorazione del costo del lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato (pari al 20% o al 30% in caso di assunzione di determinate categorie di lavoratori).

Disposizioni finali

L’articolo 13 del DM 8 agosto 2025, fornendo alcune disposizioni di “chiusura”, dispone che la rideterminazione dell’utile, e conseguentemente del reddito relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in sede di attività di controllo, non determina effetti né sulle soglie dell’utile accantonato né su quelle degli investimenti rilevanti. Viene, altresì, stabilito che la riduzione dell’aliquota Ires non spetta sul maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, in sede di dichiarazioni integrative ovvero in sede di attività di controllo.  Il comma 2 dell’articolo 13 del DM prevede, inoltre, in deroga alla disciplina del riporto delle perdite, la facoltà di computare in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all'aliquota Ires ridotta, le perdite fiscali relative ai periodi d'imposta precedenti.

 

Quadro Normativo

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prospetto informativo disabili in scadenza il 31 gennaio 2026

19/01/2026

CCNL Attività ferroviaria - Verbale di accordo del 13/1/2026

19/01/2026

Ccnl Attività ferroviaria. Apprendistato di alta formazione

19/01/2026

Legge di Bilancio 2026: l'analisi dei Consulenti del lavoro

19/01/2026

TFR, indice di rivalutazione di dicembre 2025

19/01/2026

IVA indebitamente detratta e confisca per equivalente nei reati tributari

19/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy