Ires, ritocchi salva-bilanci

Pubblicato il 08 marzo 2005

Lo schema di decreto legislativo correttivo del dlgs n. 344/2003 (istitutivo dell'IRES) potrebbe già essere approvato nel corso del Consiglio dei Ministri che si terrà domani. Le regole che contiene potrebbero decorrere in periodi diversificati, ovvero a partire dall'1 gennaio 2004, per le modifiche di carattere formale e di solo coordinamento ed a partire dall'1 gennaio 2005, per le novità sostanziali.

 

Dall'esercizio 2004 (soggetti "solari"), non è più possibile spesare integralmente a conto economico i beni strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro, se se ne riconosca l'utilità pluriennale. Questo divieto è effetto dell'abolizione dell'articolo 2426, comma 2, del Codice civile, in virtù del quale era consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme fiscali.

 

La risoluzione agenziale n. 12, dell'1 febbraio 2005, ha precisato che le società che hanno stipulato contratti di mandato senza rappresentanza con società residenti in Stati a fiscalità privilegiata sono da assoggettare al regime di indeducibilità che l'articolo 110, comma 10 del Tuir dispone, anche se esse non registrano costi per i beni acquisiti per la rivendita al cliente finale, bensì solo provvigioni attive.

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