Irpef al 50% per indennità ai lavoratori trasfertisti

Pubblicato il 27 settembre 2022

Non sono esenti da tassazione Irpef le indennità corrisposte da una cooperativa di trasporto ai dipendenti che svolgono esternamente alla sede sociale, attività di consegna di pacchi, plichi, corrispondenza e colli in genere, compiendo spostamenti abituali e continui.

La questione affrontata dalla Corte di cassazione e sfociata nell’ordinanza n. 26436 dell’8 settembre 2022 riguarda l’applicazione del regime fiscale di cui all'art. 51, comma 6, Tuir in luogo del comma 5 alle indennità erogate ai lavoratori.

Il ricorso davanti alla Suprema Corte è stato proposto dalla cooperativa che non ha ritenuto corretta la pronuncia della CTR, confermativa del primo grado di giudizio in materia di indennità di trasferta, maggiori ritenute Irpef e addizionali regionali.

Trasfertisti: condizioni

Con riferimento all’oggetto del contendere, va ricordato che il legislatore ha chiarito – con norma di interpretazione autentica (art. 7 quinquies, Dl 193/2016) – come debbano intendersi trasfertisti (art. 51, comma 6, Tuir) i lavoratori che ricadono nelle seguenti tre condizioni contestuali:

Come detto, tali condizioni devono coesistere e la mancanza di una sola di esse comporta che si applichi il comma 5 dell’art. 51 Tuir (ossia l’esenzione dall’Irpef delle indennità).

Ora, nel caso affrontato dalla Cassazione, le indennità corrisposte ai lavoratori trasfertisti non sono esenti da Irpef ma soggiacciono per il 50% a tassazione in quanto nel contratto manca una clausola specifica diretta a disciplinare la singola voce della retribuzione “a titolo di trasferta”, e vi è assenza di temporaneità e provvisorietà della trasferta stessa.

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