Irretroattiva la depenalizzazione con messa alla prova, se manca una norma transitoria

Pubblicato il 24 aprile 2015 Con sentenza n. 17101 depositata il 23 aprile 2015, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha respinto il ricorso presentato da un imputato, condannato per il reato di ingiuria, per aver rivolto uno sputo contro una sua vicina di casa.

Oltre alle numerose censure sollevate avverso l’affermazione di sua responsabilità, il ricorrente depositava inoltre richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi del neo introdotto istituto di cui alla L. 67/2014.

Detta richiesta non ha trovato tuttavia accoglimento in Cassazione, stante l’inapplicabilità dell’istituto – a detta della Corte – in sede di impugnazione ed in particolare, nei procedimenti pendenti dinnanzi ad essa.

Vista infatti l’attuale assenza, in riferimento all’istituto in questione, di apposita disciplina transitoria, si impone l’applicazione del generale principio del tempus regit actum, con conseguente inammissibilità di qualsiasi richiesta che intervenga in sede di legittimità.

Diversamente concludendo, infatti, si attribuirebbero alla Corte di legittimità funzioni nel merito che non le sono proprie, oppure le si imporrebbe di annullare con rinvio numerose sentenze, pur esenti da vizi, al solo scopo di consentire l’accesso al menzionato istituto che, per quanto privo di caratteristiche sostanziali, esige comunque lo svolgimento di una procedura.

Sulla questione, tra l’altro, sono stati già superati i sospetti di incostituzionalità, avendo la Consulta osservato, in un recente pronunciamento, che, mentre la irretroattività della norma penale più sfavorevole è valore assoluto, la retroattività del trattamento in mitus è invece suscettibile di limiti e deroghe costituzionalmente tollerabili se oggettivamente ragionevoli e attinenti a situazioni processuali diverse.
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