Iscritti al Fondo i dipendenti che hanno superato il test

Pubblicato il 01 aprile 2011 Con la circolare n. 61/2011, l’Inps è intervenuta a far chiarezza in merito ai dubbi riguardanti l’iscrivibilità delle aziende che effettuano attività di riscossione al “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici”.

I dubbi sono consequenziali al fatto che l’articolo 3 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni in Legge 2 dicembre 2005 n.248, ha soppresso, con decorrenza 1° ottobre 2006, il sistema di affidamento in concessione del Servizio nazionale di riscossione con l’obiettivo di ricondurre interamente l’attività in mano pubblica. Da tale data, la riscossione nazionale dei tributi è affidata all’agenzia delle Entrate, che la esercita tramite la società Equitalia Spa. Equitalia può esercitare le funzioni di riscossione ad essa assegnate: direttamente e indirettamente.

Tuttavia, in base alle previsioni dell’articolo 3, comma 18, del citato Decreto legge n. 203/2005, restano ferme le disposizioni relative al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377. Pertanto l’iscrivibilità al Fondo predetto continua ad essere regolata dalle previsioni di cui agli articoli 8 e 9 della stessa legge.

La circolare n. 61/2011 ribadisce che ai sensi dei citati articoli sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con effetto dalla data di assunzione, i dipendenti, impiegati o subalterni, delle aziende di riscossione che abbiano superato il periodo di prova. Si considerano ricompresi in tale categoria anche coloro che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale. Sono, invece, esclusi dall'iscrizione al Fondo “i dipendenti assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge”.
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