Iscrizione degli atti al Registro, il Notariato sulla circolare Mise

Pubblicato il 26 settembre 2014 Il Consiglio Nazionale del Notariato ha messo a punto delle prime note di commento alla Circolare n. 3673 del 19 settembre 2014 del ministero dello Sviluppo Economico relativa all'attuazione delle procedure di iscrizione degli atti al Registro delle imprese a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 20, comma 7-bis del Decreto legge n. 91/2014, convertito con Legge n. 116/2014.

Nelle note, viene sottolineato come la circolare intervenga a precisare che la norma, in vigore dal 1° settembre 2014, si applica alle istanze trasmesse da tale data in poi, con esclusione di quelle presentate sino al 31 agosto.

Immediata iscrizione con controlli sulle condizioni ex post

Per quel che riguarda l'espressione "immediata iscrizione", i notai evidenziano come, secondo l'interpretazione della circolare, il legislatore abbia voluto imporre all'ufficio del registro di procedere comunque all'iscrizione dell'atto senza avviare i controlli concernenti "le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" che ordinariamente precedono l'iscrizione.

In ogni caso, l'ufficio del registro che provveda all'immediata iscrizione, è comunque tenuto ad effettuare, una volta che l'iscrizione sia avvenuta, e quindi a posteriori, i citati controlli.

Si tratta – si legge nel commento del Notariato - “del pieno riconoscimento della funzione di giustizia preventiva affidata al notaio anche negli atti societari, riservando al giudice del registro una verifica di “seconda istanza”.

Per quel che riguarda gli elementi dell'atto, questi sono da ricondurre all'attività di chi ha redatto l'atto pubblico o la scrittura privata; la norma in argomento, infatti, afferma che l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione “rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto”; quest'ultimo, ove ne ricorrano le condizioni, potrà essere sottoposto a segnalazioni all'ordine professionale o essere chiamato a rispondere dei danni conseguenti alla compiuta irregolarità.

In allegato il testo delle note del Notariato del 25 settembre 2014.
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