Riserve utilizzabili nell'aumento del capitale sociale a titolo gratuito

Pubblicato il 30 giugno 2025

L’aumento gratuito del capitale sociale consiste nel trasferimento di riserve e fondi disponibili presenti in bilancio al capitale sociale. Tale operazione comporta un incremento nominale del capitale sociale senza determinare alcuna variazione nel patrimonio netto della società. Tuttavia, questa procedura viene adottata anche per finalità diverse.

Profili

Dunque, l’aumento del capitale sociale a titolo gratuito non comporta nuovi apporti e, pertanto, non determina un incremento del patrimonio netto aziendale. Tale operazione consiste esclusivamente in una riallocazione interna delle voci che compongono il patrimonio netto verso il capitale sociale.

Questa procedura contabile non implica movimenti finanziari effettivi, ma si traduce in semplici giroconti dalle riserve al capitale. In sostanza, attraverso questa manovra si attua una diversa distribuzione della medesima consistenza patrimoniale. I soci, mediante la deliberazione di un aumento gratuito del capitale sociale, scelgono di rinunciare alla distribuzione delle riserve disponibili per favorire l’incremento dell’investimento effettuato.

Effetti giuridici

L’aumento gratuito del capitale sociale, pur non comportando alcun movimento finanziario né un effettivo incremento patrimoniale, comporta rilevanti implicazioni giuridiche. La conversione delle riserve e dei fondi disponibili in capitale sociale determina la trasformazione di tali poste in elementi vincolati, rendendo impossibile destinare tali somme ai soci.

Di conseguenza, una volta imputate all’incremento del capitale sociale, queste voci sono soggette al vincolo di indisponibilità caratteristico del capitale, nonostante il valore economico complessivo del patrimonio sociale rimanga invariato.

Presupposti

I presupposti per l’aumento gratuito del capitale sociale sono delineati all’art. 2442, primo comma, del codice civile e consistono in: 

Dalla formulazione normativa si evince che tali condizioni debbano sussistere congiuntamente, senza richiedere la preventiva liberazione delle azioni precedentemente emesse.

Tale interpretazione si basa sul fatto che, a differenza dell’aumento di capitale a titolo oneroso, in cui la preventiva liberazione delle azioni è un requisito imprescindibile, tale obbligo perderebbe significato nell’ipotesi dell’aumento gratuito.

Infatti, il concetto di “esecuzione” previsto dall’art. 2438, primo comma, c.c., va inteso come “attuare o compiere” un’operazione; tuttavia, nel caso dell’aumento gratuito ciò non si verifica poiché i soci non svolgono alcuna attività operativa e l’incremento si realizza esclusivamente tramite scritture contabili interne.

Al contrario, nell’aumento di capitale a pagamento i soci sono tenuti alla sottoscrizione e al compimento di tutte le formalità successive, inclusa l’effettiva esecuzione del versamento. Pertanto, si ritiene che nella fattispecie dell’aumento gratuito non essendo prevista alcuna esecuzione operativa da parte dei soci, la norma menzionata faccia riferimento esclusivamente all’aumento a titolo oneroso.

Funzione delle riserve

La funzione delle riserve deve essere intesa come la necessità di tutelare il valore nominale del capitale sociale; pertanto, si considera riserva ogni eccedenza del patrimonio netto rispetto al valore nominale del capitale sociale. L’integrità del capitale sociale implica la sua protezione da eventuali perdite che potrebbero insorgere durante l’attività aziendale; di conseguenza, è fondamentale garantire alla società mezzi finanziari adeguati, evitando il ricorso a capitali esterni.

Disponibilità delle riserve e di altri fondi

In materia di disponibilità delle riserve e di altri fondi utilizzabili per l’aumento gratuito del capitale sociale, è fondamentale ricordare la locuzione “in quanto disponibili” contenuta negli articoli 2442 c.c. per le Spa e 2481-ter per le Srl. È stato chiarito che, per procedere all’aumento gratuito del capitale sociale, devono essere impiegate esclusivamente le riserve e gli altri fondi effettivamente disponibili, ovvero non soggetti a vincoli di indisponibilità. Pertanto, tutte le riserve disponibili o disponibili nella misura eccedente eventuali vincoli di indisponibilità possono essere legittimamente destinate all’aumento gratuito del capitale sociale.

Diversa considerazione meritano i fondi che possono essere utilizzati a tale scopo soltanto se sottoposti alla disciplina delle riserve e a condizione che non costituiscano una voce di debito iscritta nel passivo dello stato patrimoniale.

Distinzione delle riserve

La macro-classe delle riserve trova una prima distinzione in:

Le prime riserve sono costituite dagli utili annualmente generati dalla società e accantonati in conformità a una delibera assembleare. In sostanza, mediante tale delibera, i soci rinunciano alla distribuzione di una parte degli utili, destinandoli a riserva.

Le riserve di capitale, invece, derivano da versamenti volontari effettuati dai soci per diverse finalità, che non vengono imputati al capitale sociale.

Le riserve trovano una ulteriore distinzione in:

Riserva legale

Merita un’attenzione specifica la riserva legale, appartenente alla categoria delle riserve obbligatorie indisponibili. La sua costituzione è prevista dall’articolo 2430 del codice civile, che stabilisce: "Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata secondo quanto previsto nel comma precedente qualora venga diminuita per qualsiasi motivo. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali".

Tale norma impone che l’alimentazione della riserva avvenga mediante l’accantonamento annuale di almeno il 5% degli utili netti (ventesima parte), fino al raggiungimento del limite corrispondente al 20% del capitale sociale.

Come noto, trattandosi di una riserva indisponibile, essa può essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite pregresse o subite nell’esercizio corrente dalla società. Considerata l’indisponibilità della riserva in esame, è pacifico che il suo impiego - sebbene consentito per le finalità sopra indicate - debba considerarsi temporaneo, poiché in caso di utilizzo sussiste l’obbligo di reintegro negli esercizi successivi fino al rispetto dei minimi previsti dalla legge.

In dottrina si rilevano due principali orientamenti circa la possibilità di utilizzare la riserva legale per l’aumento gratuito del capitale sociale, sintetizzabili come segue.

1. Una parte della dottrina sostiene che la riserva legale sia interamente disponibile per tale aumento gratuito. Le argomentazioni a supporto si fondano su principi consolidati quali:

- la necessità di ricostituzione della riserva in caso di utilizzo;

- il fatto che un capitale sociale più elevato offra maggiori garanzie ai creditori sociali;

- l’interpretazione estensiva dell’espressione “qualsiasi ragione” contenuta nel codice civile riguardo alle cause di reintegro della riserva legale, includendo quindi anche l’aumento gratuito del capitale sociale.

2. Un’altra parte della dottrina e della giurisprudenza - ritenuta prevalente - ritiene invece che la riserva legale sia indisponibile per finalità di aumento gratuito del capitale sociale. Tale posizione si basa sulla funzione primaria della riserva quale strumento a tutela del capitale e garanzia di stabilità patrimoniale; pertanto essa è soggetta a un regime d’indisponibilità espressamente derogabile solo per copertura delle perdite societarie, unica modalità ammessa dal legislatore secondo quanto previsto dall’articolo 2430 c.c., riferito alla diminuzione della riserva in presenza di perdite effettive.

Si precisa inoltre la distinzione tra accantonamento ordinario e accantonamento accelerato: quest’ultimo potrebbe essere utilizzato ai fini dell’aumento gratuito solo nella misura eccedente la quota pari alla ventesima parte del capitale sociale, purché si ritenga disponibile la porzione costituita con destinazioni ordinarie.

Relativamente all’utilizzo della cosiddetta “riserva legale accelerata”, ossia quella derivante da accantonamenti superiori al minimo obbligatorio, in dottrina è stato osservato come essa non sia disponibile poiché sottoposta alle medesime regole previste per la componente ordinaria fino al raggiungimento del limite pari a un quinto del capitale sociale. Pertanto gli accantonamenti eccedenti il minimo obbligatorio mantengono una funzione generale e non sono liberamente utilizzabili.

È altresì emersa l’opinione secondo cui l’eccedenza rispetto al quinto del capitale non possa più considerarsi parte integrante della riserva legale ma vada qualificata come riserva facoltativa o statutaria, liberamente impiegabile entro i limiti statutari.

Di conseguenza, superato il limite obbligatorio, la composizione della riserva assume carattere misto nel rispetto degli obblighi normativi:

- facente capo alla natura legale sino al limite pari al 20% del capitale sociale;

- assumendo natura facoltativa per la quota eccedente tale soglia.

A parere dello scrivente appare opportuno non limitarsi ad esempi numerici ma evidenziare anche un’argomentazione finora trascurata che riveste particolare rilievo e ridimensiona alcune posizioni ritenute prevalentemente formali nell’ambito della discussione.

In pratica:

L’articolo 2430 del c.c., in tema di accantonamento a riserva, impone un importo minimo "(…) una somma corrispondente almeno alla ventesima parte (…)", per cui tutto ciò che viene accantonato in eccedenza rispetto alla quota obbligatoriamente prevista, è da ritenersi, “a concorrenza del limite minimo stabilito”, come sostenuto dalla dottrina maggioritaria.

L’autore ritiene superflua la distinzione tra accantonamento ordinario e accantonamento accelerato, poiché fino al raggiungimento dei limiti stabiliti dal codice, la riserva è utilizzabile esclusivamente per la copertura delle perdite sostenute dalla società. Tale differenziazione risulta pertanto priva di rilevanza, considerato che l’ammontare prelevato dalle riserve in caso di copertura delle perdite sarebbe identico.

Esempio n. 1

  • Capitale sociale 20.000
  • Limite massimo riserva legale 20.000/5= 4.000
  • Utile netto dell’anno 35.500
  • Calcolo accantonamento a riserva legale 1.775
  • Riserva di utili 33.725

 

Esempio n. 2 con il c.d. accantonamento accelerato

  • Capitale sociale 20.000
  • Limite massimo riserva legale 20.000/5= 4.000
  • Utile netto dell’anno 35.500
  • Calcolo accantonamento a riserva legale 1.775 + 2.225= 4.000
  • Riserva di utili 31.500

Si ipotizzi che, nell’esercizio N+1, la società abbia registrato una perdita pari a 34.000 euro; in sede di approvazione del bilancio, i soci deliberano la completa copertura di tale perdita.

Di seguito vengono illustrate le due diverse modalità per procedere alla copertura della perdita.

Utilizzo dei dati del primo esempio

Saldo riserva legale 1.775-275 = 1.500       

Utilizzo dei dati del secondo esempio

Saldo riserva legale 4.000-2.500 = 1.500

Come chiaramente illustrato, in entrambe le ipotesi il patrimonio della società rimane invariato, pari a 21.500 (20.000+1.500).

Si propone ora un’ulteriore esemplificazione riguardante la validità delle rispettive tesi, ovvero la disponibilità o l’indisponibilità della riserva legale o della sua eccedenza, in relazione all’utilizzo della riserva legale nell’ambito dell’aumento del capitale sociale nominale.

Riprendendo l’esempio precedentemente descritto, si offrono due ulteriori casi pratici, partendo dal patrimonio netto della società così determinato.

Esempio n. 1

Patrimonio netto 21.500

Si supponga che l’assemblea, in applicazione della prima corrente di pensiero, decida di aumentare il capitale sociale nominale utilizzando la riserva legale.

Si supponga, inoltre, che la società abbia generato, nell’esercizio successivo, una perdita di 8.000.

Considerato che il limite di un terzo del capitale sociale è pari a 7.166,67 (21.500/3), la perdita generata, pari a 8.000, risulta essere superiore a detto limite.

Esempio n. 2

Riprendendo gli stessi dati:

Patrimonio netto 21.500

Si supponga che la società abbia generato, nell’esercizio successivo, una perdita di 8.000.

Considerato che il limite di un terzo del capitale sociale viene determinato al netto di tutte le riserve, avremo:

(8.000-1.500) = 6.500, perdita netta. Limite del terzo: 20.000/3= 6.666,67. In questa seconda ipotesi, il capitale risulta ancora integro, dato che il limite del terzo non risulta essere stato superato.

Modalità di esecuzione dell’aumento del capitale sociale

A seguito della trattazione relativa alle riserve disponibili per l’aumento gratuito del capitale sociale, si evidenziano due modalità operative per l’attuazione dell’aumento stesso

È importante considerare che, indipendentemente dalla modalità scelta per l’aumento gratuito del capitale sociale, si verificheranno le seguenti condizioni: 

Il patrimonio netto della società rimarrà invariato rispetto alla situazione precedente all’aumento del capitale sociale; tuttavia, ne muterà la composizione interna.

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