Istanza di rimborso a ufficio incompetente, il diritto non decade

Pubblicato il 07 marzo 2018

Cassazione: l'ufficio non competente deve trasmetterla a quello competente

Con ordinanza n. 5203 depositata il 6 marzo 2018, la Corte di cassazione ha fornito alcune precisazioni in tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall’articolo 38, secondo comma, del DPR n. 602/1973.

In particolare, gli Ermellini hanno affermato di condividere il principio secondo cui quando il contribuente presenta un’istanza di rimborso rivolgendola ad un organo diverso da quello che sarebbe territorialmente competente a provvedere, lo stesso pone in essere un atto da ritenere idoneo non solo ad impedire la decadenza dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario.

Difatti, da una parte, l'ufficio finanziario non competente è tenuto a trasmettere l'istanza all'ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione; dall’altra, sussiste l'esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

Il silenzio-rifiuto può essere impugnato dinanzi alla CTP

E’ sulla scorta di questi assunti che la Sesta sezione civile ha confermato la statuizione che, in secondo grado, aveva accolto le domande di una società volte a impugnare il silenzio-rifiuto che aveva serbato l’amministrazione finanziaria sull’istanza dalla stessa avanzata ai fini del rimborso di imposte catastali erroneamente versate.

La CTR, rigettando le deduzioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto che la presentazione dell’istanza ad un ufficio incompetente consentisse la formazione del silenzio rifiuto.

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