Istanza di rottamazione irretrattabile, il giudizio si estingue

Pubblicato il 28 marzo 2019

E’ possibile rinunciare alla domanda di rottamazione delle cartelle esattoriali prima che la fattispecie si sia perfezionata attraverso l’adesione dell’Amministrazione finanziaria?

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 8555 del 27 marzo 2019, ha escluso questa possibilità evidenziando come, per orientamento ormai consolidato, la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, bensì integra un atto volontario, frutto di scelta e autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge.

L’istanza di rottamazione, ossia, una volta presentata è irrevocabile e non può essere né modificata dall’Ufficio né contestata dal contribuente medesimo per un eventuale ripensamento successivo. L’unico rilievo che le può essere opposto è quello di essere stata oggetto di errore materiale manifesto e riconoscibile.

Con definizione agevolata cessa la materia del contendere

Il principio così enunciato è stato applicato dai giudici di legittimità al caso specificamente esaminato, in cui una Srl si era opposta alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla difesa dell’Agenzia delle Entrate dopo che la prima aveva presentato richiesta di definizione agevolata.

A sostegno della propria opposizione, la società contribuente aveva evidenziato di aver espresso la volontà di rinuncia al beneficio della definizione agevolata prima dell’accoglimento della richiesta medesima da parte dell’Amministrazione finanziaria. Contestualmente, aveva chiesto che si procedesse alla trattazione della causa.

Una posizione, questa, a cui l’Agenzia delle Entrate ha replicato chiedendo il rigetto dell’opposizione proprio in considerazione della irretrattabilità della domanda di condono.

E la Sezione tributaria civile della Cassazione ha dato ragione al Fisco disponendo, di conseguenza, l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese tra le parti.

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