Istanze Cigs, ritardo senza sanzioni

Pubblicato il 23 febbraio 2008 Il ministero del Lavoro – lettera protocollo 14/0001601, indirizzata all’Inps – stabilisce che il regime sanzionatorio previsto dalla legge 164/75 non si applica alle aziende che, ammesse a programmi di riorganizzazione aziendale autorizzati con Dm alla Cigs per 24 mesi, hanno presentato in ritardo le istanze relative alla concessione del secondo anno, senza comunque interrompere l’anticipazione ai lavoratori. Per il ministero la “ratio” che ha ispirato il legislatore è da ritrovare nel fatto che ciò che si vuole salvaguardare è la continuità reddituale del lavoratore. Perciò secondo il ministero del Lavoro, il termine per l’applicazione delle sanzioni non può iniziare a decorrere, almeno fino a che non si sia verificata una concreta interruzione della continuità retributiva.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy