Istruzioni per sisma a seguito di convenzione con Regioni

Pubblicato il 08 maggio 2017

A seguito della Convenzione tra il Ministro del Lavoro, il Ministro dell’Economia ed i Governatori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, finalizzata alla ripartizione delle risorse finanziarie tra le Regioni coinvolte, all’individuazione delle condizioni e dei limiti concernenti l’autorizzazione e l’erogazione delle prestazioni, l’INPS ricorda che spetta un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale per i lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo.

Le Regioni interessate dal sisma dovranno trasmettere all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori, i provvedimenti di concessione, corredati dalle relative domande aziendali, con il numero di decreto convenzionale “30000”, all’uopo istituito, attraverso l’utilizzo esclusivo del cosiddetto “flusso B”.

Successivamente, le aziende inoltreranno all’Istituto la documentazione contabile per la liquidazione dei pagamenti (modello SR41) e le Sedi INPS provvederanno ad erogare la prestazione in questione con le stesse modalità seguite finora per le prestazioni di CIG in deroga.

Per le prestazioni in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale - non soggetta a tassazione - la circolare INPS n. 83 del 4 maggio 2017 specifica che l’elenco dei beneficiari sarà inviato alle sedi territoriali con successivo messaggio ed ogni struttura territoriale dovrà liquidare la prestazione secondo la residenza del lavoratore.

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