Iva ad esigibilità ordinaria desumibile dalla contabilizzazione delle fatture

Pubblicato il 11 dicembre 2013 Se manca l’apposizione sulle fatture della dicitura “IVA ad esigibilità immediata”, la volontà del contribuente, che è un fornitore di un ente pubblico, di esercitare la facoltà di avvalersi del regime di esigibilità ordinaria dell’Iva può essere dedotta dalla contabilizzazione delle fatture nell’anno di emissione.

Pertanto, il diritto del contribuente ad usufruire del regime di esigibilità ordinaria piuttosto che di quello ad esigibilità differita è desumibile direttamente dal bilancio, visto che questo rileva sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto.

Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27597 del 10 dicembre 2013.

I giudici di legittimità, respingendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, sostengono che “l'argomento che la contribuente aveva contabilizzato l'Iva sulle fatture in questione nell'anno della relativa emissione (2002) invece che nell'anno di incasso degli importi fatturati (2003) è autonomamente sufficiente - a prescindere da qualunque accertamento sull'effettivo versamento dell'IVA nel 2002 - a sorreggere il convincimento della Commissione Tributaria Regionale che la contribuente si fosse avvalsa della facoltà di applicare il regime di esigibilità ordinaria, anziché differita di tali fatture”.

A nulla è valso il reclamo del Fisco, data la convincente motivazione già espressa nei gradi di giudizio precedenti secondo cui la contabilizzazione Iva sulle fatture costituisce comportamento concludente idoneo a manifestare la volontà della contribuente di esercitare la facoltà di avvalersi del regime di esigibilità ordinaria.
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