Iva detraibile per acquisto immobili residenziali

Pubblicato il 10 marzo 2016

Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 7-2016/T del 12 febbraio 2016, analizza la possibilità introdotta dall'articolo 1, comma 56 della Legge di Stabilità 2016 di detrarre dall'Irpef il 50% dell'Iva versata per l'acquisto di unità immobiliari abitative di nuova costruzione.

Nello studio il Notariato esamina i diversi presupposti che consentono l'applicazione del beneficio, partendo dall'analizzare i presupposti soggettivi in capo all'acquirente e al cedente.

Presupposti soggettivi

La detrazione è riservata alle persone fisiche soggette ad Irpef (acquirente) a condizione che l'impresa cedente abbia costruito le unità immobiliari oggetto di trasferimento.

La nuova detrazione Irpef, pari al 50% dell'Iva, riguarda gli acquisti di unità immobiliari effettuati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.

Sono esclusi dal beneficio gli acquisti compiuti da società di capitali ed enti non commerciali, mentre è prevista un’ipotesi di detrazione per i soci della società di persone, che si renda acquirente di un’abitazione, analogamente alla detrazione prevista per i soci di società di persone in caso di spese per l’esecuzione di lavori di recupero edilizio.

Riguardo al presupposto soggettivo del cedente invece, si ribadisce che le cessioni di unità immobiliari residenziali devono essere effettuate dalle imprese costruttrici che applicano l'Iva all'atto del trasferimento.

Nello studio il Notariato, poi, dice di non condividere la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco e di ritenere ammissibile il fatto che la detrazione spetterebbe anche in caso di acquisto effettuato avendo come venditore un’impresa che abbia ristrutturato l’immobile (imprese ristrutturatrici).

Presupposti oggettivi

Nella seconda parte dello Studio n. 7-2016/T vengono presi in rassegna i presupposti oggettivi dell'agevolazione fiscale e, nello specifico, vengono analizzate le caratteristiche degli immobili che attribuiscono il diritto alla nuova detrazione.

Si deve trattare di unità immobiliari di tipo residenziale; non sono previste esclusioni per gli immobili di lusso; la classe energetica deve essere di tipo A o B; è irrilevante se l'immobile viene o meno utilizzato come abitazione principale.

Il beneficio spetta anche per gli immobili a disposizione e non è necessario che l'acquirente manifesti espressamente nel rogito la volontà di far valere il beneficio.

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