Iva detraibile solo sulle spese che rientrano nell’attività dell’azienda

Pubblicato il 14 gennaio 2010 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 281/2010, sancisce che al contribuente non spetta la detrazione Iva per lavori effettuati su beni propri, prima concessi in locazione e successivamente ceduti. Con la sentenza si vuole ribadire il concetto secondo cui l’agevolazione può essere concessa solo quando ci sia uno stretto rapporto di inerenza tra chi ne usufruisce e il beneficio stesso. Pertanto, non è sufficiente che i costi siano sostenuti per migliorare la gestione in senso astratto, ma è necessario che le spese rientrino nell’attività dell’azienda.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy