Iva evasa, rischio sull’immobile

Pubblicato il 07 febbraio 2008 La norma per il contrasto dell’evasione Iva che coinvolge nella responsabilità (in solido) verso lo Stato per il pagamento dell’Iva non versata e la conseguente sanzione l’acquirente di un immobile quando l’impresa venditrice sottofattura (articolo 1, comma 164, legge 244/07 e articoli 60-bis, comma 3-bis e 62, comma 5 del Dpr 633/72), rischia di produrre effetti indesiderati. Fino a ieri, il credito dello Stato per il versamento dell’Iva derivante da vendita di immobili da impresa a privato era questione tra Stato e ditta, poiché il credito dello Stato è dotato di “privilegio generale mobiliare” verso il venditore (articolo 62, comma 3, del Dpr 633/72 e articolo 2752 del Codice civile). Con ciò, ove non trovasse soddisfazione nell’esecuzione del patrimonio mobiliare del venditore, lo Stato potrebbe partecipare all’esecuzione dei suoi immobili, senza poter anche vantare pretese sull’immobile venduto con infedele fatturazione. A questa regola, che resta in vigore, s’aggiunge oggi quella secondo cui il credito Iva dello Stato verso l’acquirente dell’immobile (per imposta e sanzioni) è dotato di “privilegio speciale immobiliare” (articolo 62, comma 5, Dpr 633/72). Ancora sulla lotta all’evasione Iva, qualche accenno ora all’obbligo dell’indicazione sulle carte telefoniche prepagate di denominazione e partita Iva di chi le ha emesse, pagando l’imposta a monte. Professionisti o imprenditori che cerchino le carte in tabaccheria resteranno delusi poiché non otterranno alcun documento con le informazioni sull’emittente, benché l’obbligo sia in vigore dal 1° gennaio 2008.
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