Iva in Italia per le consulenze delle imprese

Pubblicato il 04 giugno 2008 Con la risoluzione n. 222/E del 3 giugno 2008, l’Agenzia delle Entrate rilascia chiarimenti circa la portata della precedente risoluzione n. 178/E/2008, risolvendo alcuni dubbi interpretativi sollevati da alcune direzioni regionali. Nello specifico, l’Agenzia ha precisato che i servizi di consulenza stabiliti all’articolo 7, comma 4, del Dpr 633/72 rilevano oggettivamente sulla base del contenuto che esprimono e della finalità perseguita, indipendentemente dalla natura giuridica del professionista o imprenditore che li rende. Pertanto, la valutazione se si tratta di servizi di consulenza oppure di prestazioni generiche va condotta caso per caso e non considerando le attività indicate nel contratto nel loro complesso. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, si stabilisce, quindi, che in caso di contratto con prestazioni di consulenza plurima, rese ad un operatore italiano, occorre applicare l’Iva in Italia, senza ricondurre il tutto ad una prestazione generica soggetta ad imposta nel paese del prestatore.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Sospensione del lavoro: la Cassazione conferma la continuità dell’obbligo contributivo

04/11/2025

Legge di Bilancio 2026: le osservazioni dei consulenti del lavoro

04/11/2025

Riporto perdite fiscali nelle fusioni, è obbligatoria la perizia di stima

04/11/2025

Professionisti: come tassare i contributi in conto impianti dopo la riforma

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy