Iva: regime ordinario anche senza comunicazione formale

Pubblicato il 25 settembre 2020

In tema di Iva, l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPR n. 442/1997, infatti, i comportamenti concludenti di quest’ultimo o le modalità di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto.

E’ sulla scorta di tale assunto che la Corte di cassazione, con sentenza n. 20045 del 24 settembre 2020, ha cassato una decisione con cui la CTR aveva confermato il provvedimento di diniego emesso dall'Agenzia delle Entrate, su un'istanza di rimborso dei crediti Iva maturati, avanzata da una contribuente per effetto della rinuncia allo speciale regime di esonero dal versamento dell'imposta previsto per i produttori agricoli.

Secondo gli Ermellini, la Commissione tributaria aveva errato nel ritenere che la scelta della contribuente per il regime ordinario dovesse essere oggetto di una espressa comunicazione formale all'Amministrazione, essendo sufficiente il comportamento concludente della predetta, avuto anche riguardo alla regolare tenuta delle sue scritture contabili.

Per la Corte, ossia, era incontroversa, tra le parti, l'opzione per il regime ordinario, esercitata nell'anno di riferimento attraverso il comportamento concludente della contribuente, accompagnato dalla tenuta in maniera regolare di tutte le scritture contabili previste dalla disciplina in materia di IVA.

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