Iva: regime ordinario anche senza comunicazione formale

Pubblicato il 25 settembre 2020

In tema di Iva, l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPR n. 442/1997, infatti, i comportamenti concludenti di quest’ultimo o le modalità di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto.

E’ sulla scorta di tale assunto che la Corte di cassazione, con sentenza n. 20045 del 24 settembre 2020, ha cassato una decisione con cui la CTR aveva confermato il provvedimento di diniego emesso dall'Agenzia delle Entrate, su un'istanza di rimborso dei crediti Iva maturati, avanzata da una contribuente per effetto della rinuncia allo speciale regime di esonero dal versamento dell'imposta previsto per i produttori agricoli.

Secondo gli Ermellini, la Commissione tributaria aveva errato nel ritenere che la scelta della contribuente per il regime ordinario dovesse essere oggetto di una espressa comunicazione formale all'Amministrazione, essendo sufficiente il comportamento concludente della predetta, avuto anche riguardo alla regolare tenuta delle sue scritture contabili.

Per la Corte, ossia, era incontroversa, tra le parti, l'opzione per il regime ordinario, esercitata nell'anno di riferimento attraverso il comportamento concludente della contribuente, accompagnato dalla tenuta in maniera regolare di tutte le scritture contabili previste dalla disciplina in materia di IVA.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Consorzi di bonifica. Tabelle retributive

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy